Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva omesso di valutare le argomentazioni difensive contenute nel secondo motivo di appello, con il quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la Corte territoriale non aveva motivatamente risposto alla specifica richiesta di non menzione formulata in sede di appello, cagionando un vizio parziale dell'atto decisorio. Avendo tuttavia dagli atti elementi sufficienti (prima condanna, incensuratezza, prognosi favorevole riguardo alla recidiva e la concessione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte di merito) per valutare il beneficio senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione e ha disposto la concessione del beneficio, esercitando i poteri di cui all'art. 620 lett. i) cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 175 cod.pen. (non menzione della condanna)
La norma disciplina la possibilità che la condanna non venga menzionata nel casellario giudiziale; la Corte ha ritenuto che, richiesta espressamente e se gli elementi di fatto nei giudizi di merito lo consentono, il giudice deve pronunciarsi e la Cassazione può disporre direttamente il beneficio quando non sono necessari accertamenti ulteriori.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata per la riqualificazione del fatto per il reato di cui all'imputazione originaria; citata nel quadro fattuale della condanna pronunciata in primo grado.
art. 620 lett. i) cod.proc.pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere, in determinate ipotesi, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente sul punto impugnato quando dagli atti emergono elementi di fatto sufficienti per decidere, evitando il rinvio per ulteriori accertamenti.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020
Norma processuale richiamata per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori, in relazione all'organizzazione dell'udienza.
Massime di principio
- Se in grado d'appello è presentata una richiesta specifica di non menzione della condanna (art.175 cod.pen.), la Corte territoriale è obbligata a pronunciarsi espressamente e a motivare la decisione; il silenzio o la mancata valutazione costituiscono vizio di motivazione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente la concessione del beneficio quando dagli atti dei giudizi di merito emergono elementi di fatto chiari e sufficienti, e non sono necessari ulteriori accertamenti che richiederebbero il rinvio.
- I fattori che orientano favorevolmente la valutazione per la non menzione includono: incensuratezza, prima condanna, prognosi favorevole circa la probabilità di recidiva e misure già concesse (es. sospensione condizionale della pena).
- Per ottenere tutela in sede di legittimità, la difesa deve articolare in modo specifico e motivato la richiesta del beneficio nei motivi di appello, evidenziando gli elementi di fatto che giustificano la non menzione.
- Se la valutazione richiede accertamenti di fatto nuovi o approfondimenti sullo stato di pericolosità o su precedenti non già emersi negli atti, la Cassazione dovrà rinviare la causa al giudice di merito invece di provvedere direttamente.
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