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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento Irpef relativo al 1998. L'avviso richiamava un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società partecipata A. s.r.l., ma tale verbale non risultava allegato. L'Amministrazione sosteneva che fosse stato allegato un distinto atto di accertamento relativo alla società e che la contribuente conoscesse comunque il verbale, avendolo sottoscritto dopo averne ricevuto copia. Ha quindi dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., insufficiente motivazione e violazione della L. n. 212/2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600/1973, art. 42.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, poiché la CTR aveva risposto in modo pertinente alla questione, rilevando che l'Ufficio non aveva provato l'avvenuta allegazione del verbale all'avviso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sull'assunto, non provato e anzi escluso dalla sentenza impugnata, che la contribuente avesse ricevuto il verbale di constatazione. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sui limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto la CTR non ha violato tale principio, avendo esaminato la contestazione relativa alla mancata allegazione del verbale e alla prova della sua allegazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e, quando richiamano documenti non già conosciuti o ricevuti dal contribuente, devono rispettare gli obblighi di allegazione o di riproduzione del contenuto rilevante, così da garantire il diritto di difesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Disciplina i requisiti e la motivazione dell'avviso di accertamento. Il richiamo a un atto esterno non adeguatamente allegato o comunque non dimostrato come conosciuto dal contribuente può compromettere la validità dell'avviso.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento si fonda su un atto esterno richiamato, l'Amministrazione deve dimostrare che il documento sia stato allegato oppure che il contribuente ne avesse già avuto una conoscenza effettiva e documentabile.
  • La mera affermazione dell'Ufficio circa l'allegazione del documento o la sua precedente conoscenza non è sufficiente: in caso di contestazione, grava sull'Amministrazione l'onere di fornire la relativa prova.
  • La conoscenza del documento può rendere non necessaria una nuova allegazione, ma deve risultare da elementi concreti, come una ricevuta di consegna, una sottoscrizione o altra documentazione idonea; il giudice non può considerarla acquisita se il fatto non è provato.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se la decisione si fonda sul mancato assolvimento dell'onere della prova, la censura deve spiegare specificamente perché tale valutazione sia errata.
  • La violazione degli obblighi di motivazione e conoscibilità dell'atto può comportare l'annullamento dell'avviso quando impedisca al contribuente di comprendere compiutamente la pretesa tributaria e di difendersi.

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