Cassazione Civile, Ordinanza n. 22197/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2006. L’Amministrazione aveva contestato, da un lato, l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla pretesa simulazione di un contratto di locazione di terreno edificabile, ritenuto in realtà una cessione di diritto di superficie a tempo determinato, con obbligo del conduttore di costruire un capannone industriale; dall’altro, l’irregolare applicazione del reverse charge e la conseguente fatturazione dei servizi relativi alla lavorazione per conto terzi di rottami di rame e zinco poi trasformati in ottone, oltre alle spese di trasporto. In precedenza la società aveva ottenuto un primo esito favorevole in appello, poi cassato parzialmente dalla Cassazione con rinvio, che aveva delimitato il nuovo esame alla verifica della reale natura del negozio sul terreno edificabile. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria ha nuovamente accolto l’appello dell’Agenzia, ma la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione inesistente o apparente sulla qualificazione del negozio come cessione di diritto di superficie; 2) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del dictum della precedente sentenza di Cassazione; 3) erronea individuazione/interpretazione del contenuto rescindente della precedente pronuncia e del perimetro del rinvio; 4) errori nella valutazione della prova presuntiva sulla natura simulata del contratto; 5) violazione di legge e carenza degli elementi costitutivi del diritto di superficie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la sentenza del giudice di rinvio fosse viziata da motivazione apparente e, inoltre, non si fosse uniformata al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di Cassazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del profilo controverso e per la regolazione delle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia del vizio processuale relativo alla nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiama il requisito del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.
la motivazione deve essere sufficiente a rendere comprensibile la decisione, non potendo risolversi in formule apodittiche.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
si applica anche nel processo tributario quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 111 Cost.
impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in termini non meramente apparenti.
artt. 384, commi 1 e 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e al perimetro del decidere tracciato dalla sentenza rescindente.
regola il ricorso per cassazione nel processo tributario e, per rinvio, l’osservanza dei limiti del giudizio di legittimità e di rinvio.
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio nel processo tributario.
evocati in via speculare per definire la disciplina del giudizio di rinvio e il suo perimetro.
richiamato come norma fiscale di riferimento per il regime del reverse charge, rispetto alla quale era stata contestata l’erronea applicazione.
art. 6, comma 9-bis.2, d.lgs. n. 471/1997
menzionato in relazione al provvedimento di autotutela parziale che aveva annullato il recupero dell’IVA e rideterminato le sanzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; non basta un vizio di insufficienza o di semplice carenza argomentativa.
- La motivazione è apparente quando la sentenza contiene affermazioni apodittiche o non consente di comprendere la ratio decidendi, specialmente se il giudice si limita a conclusioni assertive senza spiegare il percorso logico-giuridico.
- Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può riesaminare la questione oltre i limiti tracciati dalla sentenza rescindente.
- Quando la Cassazione ha imposto di verificare la reale volontà delle parti sulla base del contratto e di elementi presuntivi, il giudice di rinvio deve svolgere un’analisi effettiva delle clausole e degli indizi rilevanti, non sostituirla con formule conclusive prive di spiegazione.
- Nel processo tributario, la decisione deve essere sorretta da una motivazione intelligibile e coerente con il tema devoluto; l’utilizzo di argomentazioni estranee o inconferenti rispetto alla questione controversa integra vizio della sentenza.
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