Cassazione Penale, Sentenza n. 35847/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Parma, con sentenza dell'8 gennaio 2026 emessa all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., rispetto al reato di furto in abitazione contestato ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per violazione di legge, sostenendo che la causa di non punibilità non fosse applicabile poiché il reato è punito nel minimo con quattro anni di reclusione, oltre alla multa. La Corte ha inoltre esaminato la legittimazione del Procuratore generale a proporre ricorso per cassazione, considerata l'inappellabilità, introdotta dalla legge n. 114 del 2024, delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza, rinviando al Tribunale di Parma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che l'art. 131-bis c.p. non sia applicabile al furto in abitazione, punito dall'art. 624-bis, comma 1, c.p. con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500, poiché la causa di non punibilità richiede che il reato sia punito nel minimo con una pena detentiva non superiore a due anni. Ha inoltre chiarito che, dopo la modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p. ad opera della legge n. 114 del 2024, le sentenze di proscioglimento relative ai reati per i quali si procede con citazione diretta, compreso il delitto di cui all'art. 624-bis c.p., non sono appellabili dal pubblico ministero; non è quindi esperibile il ricorso immediato previsto dall'art. 569 c.p.p. Resta però il potere del Procuratore generale presso la Corte d'appello, ai sensi dell'art. 608, comma 1, c.p.p., di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento inappellabili. La sentenza impugnata, pronunciata l'8 gennaio 2026, era successiva all'entrata in vigore della riforma, il 25 agosto 2024. Il rinvio è disposto ai sensi dell'art. 623, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
Ne consegue l’impossibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che presuppone, ai sensi del comma 1, che si proceda per un reato punito nel minimo edittale con una pena detentiva non superiore a due anni.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la pena detentiva minima prevista per il reato supera due anni.
Ai sensi dell’art. 624-bis, comma 1, cod. pen., infatti, la pena prevista per chi si renda responsabile di una delle condotte previste da tale disposizione è la reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927,00 a euro 1.500,00.
Il minimo edittale di quattro anni di reclusione previsto per il reato esclude il requisito di accesso all'art. 131-bis c.p.
Nella nuova formulazione, l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., dispone: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2», ossia per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
Il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento relative ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio; la Corte include in tale categoria anche il delitto di cui all'art. 624-bis c.p.
In tale catalogo, pur non essendo espressamente previsto, va inserito anche il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., in quanto, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall’art. 624-bis cod. pen., anche a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato i minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen.
Ai fini dell'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 2, c.p.p., il furto in abitazione e il furto con strappo sono ricompresi tra i reati per i quali si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p.
Poiché le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come quella emessa dal Tribunale di Parma, non possono attualmente formare oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse non possono neppure essere impugnate mediante il ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 569 cod. proc. pen., esperibile dalla parte che, come dispone il comma 1 del medesimo articolo, «ha diritto di appellare la sentenza di primo grado».
Il ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 569 c.p.p. non è esperibile da una parte priva del diritto di appellare la sentenza di primo grado.
Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen., non modificato dall’intervento riformatore, il potere del Procuratore generale presso la Corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale rientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
La riforma dell'appello non ha eliminato il potere del Procuratore generale presso la Corte d'appello di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento inappellabili.
In accoglimento dell’impugnazione proposta, gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Parma, in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati.
In caso di annullamento con rinvio, gli atti sono trasmessi al giudice indicato per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati dalla Corte.
La disposizione è applicabile al caso in esame, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata l’8 gennaio 2026, successivamente alla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024.
La nuova disciplina dell'inappellabilità è applicabile alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore; la sentenza impugnata, del gennaio 2026, vi rientra.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. è esclusa quando il reato è punito nel minimo edittale con una pena detentiva superiore a due anni.
- Le sentenze di proscioglimento relative ai reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, compreso il furto in abitazione e il furto con strappo di cui all'art. 624-bis c.p., non sono appellabili dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge n. 114 del 2024.
- La preclusione dell'appello per il pubblico ministero esclude il ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 569 c.p.p., che presuppone il diritto della parte di appellare la sentenza di primo grado.
- Il Procuratore generale presso la Corte d'appello conserva, ai sensi dell'art. 608, comma 1, c.p.p., il potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento inappellabili.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 114 del 2024 si applica alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 25 agosto 2024.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36088/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36087/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36086/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36085/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36084/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36083/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →