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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13630/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale). Mario Fazzone ha dedotto: (1) che la cessione dell'azienda non era distrattiva perché era stato pattuito un prezzo e l'accollo di debiti da parte della cessionaria escludeva la volontà di depauperare il patrimonio sociale; la compensazione sarebbe modalità di estinzione del prezzo; in subordine la cessione sarebbe stata simulata e l'azienda sarebbe dovuta tornare alla società fallita senza danno; (2) la motivazione rispetto alla bancarotta documentale sarebbe mera apparenza e la Corte di appello avrebbe illegittimamente fondato la decisione sulle dichiarazioni della coimputata/stretanome, in violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non avendo adeguati riscontri. Rosaria Romano ha proposto quattro motivi: (1) mancanza di prova che i beni ceduti valessero il prezzo pattuito e insinuazione che i beni non siano mai esistiti; (2) doglianza di illegittimità della responsabilità dell"extraneus per bancarotta, sostenendo che la norma sarebbe applicabile solo ai soggetti elencati dall'art. 223 r.d. 267/1942; (3) travisamento della prova: la cessione sarebbe stata effettuata per compensare un proprio credito e l'attrice avrebbe agito sulla base di inerzia del curatore; (4) omessa motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante richiesta in appello e in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Fazzone: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito ha correttamente ritenuto la cessione simulata/distrattiva sulla base di indici probatori (pagamento rateale senza interessi, pretesi crediti incongrui della Romano, ruolo di prestanome della Nari e ideazione della manovra da parte del Fazzone); il secondo motivo è inammissibile perché parte della doglianza (violazione art. 192 c.p.p.) è stata dedotta per la prima volta in cassazione e, comunque, la motivazione di merito è ritenuta adeguata. Per Romano: tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (nuove censure non ammesse in cassazione; consolidata giurisprudenza ammette il concorso dell"extraneus nella bancarotta patrimoniale; richieste generiche di rivalutazione del merito non consentite; mancata specificazione delle ragioni per le attenuanti rende irrilevante la mancata motivazione del giudice di appello). Conseguentemente sono confermate le statuizioni di merito e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell"art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare), art. 219, secondo comma, n. 1

    art. 219, secondo comma, n. 1 r.d. n. 267/1942

    La norma è applicata per l'aggravamento della bancarotta fraudolenta unificando le ipotesi documentale e patrimoniale; la sottrazione o simulazione della cessione è valutata come manovra distrattiva rilevante già al momento del distacco del bene dal patrimonio.

  • r.d. n. 267 del 1942, artt. 216 e 223

    artt. 216 e 223 r.d. n. 267/1942

    Art. 216 e 223 disciplinano responsabilità penale per reati di bancarotta; la Corte interpreta che anche un "extraneus" può concorrere nella bancarotta patrimoniale (consolidata giurisprudenza).

  • cod. civ., art. 2560

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla compensazione; la Corte non ha ritenuto che la mera previsione di compensazione o un prezzo apparente escluda la natura distrattiva se sussistono indici di simulazione.

  • cod. proc. pen., art. 192, comma 3

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    La deduzione di violazioni procedurali basate su dichiarazioni accusatorie deve essere proposta in tempo utile; doglianze sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Sanzione di inammissibilità per i motivi di cassazione nuovi o tardivi e per deduzioni non consentite in sede di legittimità.

  • cod. proc. pen., art. 597, comma 5

    art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Il giudice di appello può applicare d'ufficio le circostanze attenuanti generiche; tuttavia la mancata motivazione del diniego non è censurabile in cassazione se l'imputato non ha formulato richieste specifiche e motivate in sede di merito.

  • cod. proc. pen., art. 599-bis

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla proposta di concordato: l'esistenza di una proposta non sostituisce la necessità di specificare in appello le ragioni concrete a sostegno delle attenuanti generiche.

  • cod. proc. pen., art. 616, comma 1

    art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi; la Corte fissa in euro 3.000,00 la somma dovuta.

  • cod. pen., artt. 110 e 117

    artt. 110 e 117 cod. pen.

    Richiamati dalla ricorrente Romano con riferimento al concorso nel reato; la Corte ritiene infondata la tesi che escluda l"extraneus dalla responsabilità penale per bancarotta.

Massime di principio

  • La cessione di azienda apparentemente a prezzo pattuito può essere qualificata come distrattiva/simulata se esistono indici concreti (pagamenti rateali senza interessi, crediti anomali, ruolo di prestanome) che dimostrano la volontà di depauperare il patrimonio; il dato formale del prezzo non è decisivo.
  • La sottrazione o occultamento delle scritture contabili è normalmente funzionale a manovre depauperative e la responsabilità per bancarotta documentale può essere logicamente presunta quando emergono responsabilità per bancarotta patrimoniale connessa.
  • Il recupero successivo dei beni distratti (azione revocatoria o restituzione) non elimina il reato di bancarotta, perché l"elemento materiale si perfeziona al momento del distacco dal patrimonio e il recupero è un fatto posteriore.
  • In Cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto o di prova sollevate per la prima volta: i motivi nuovi o meramente di merito sono inammissibili ai sensi dell"art. 606 c.p.p.
  • Il concorso dell"extraneus (terzo rispetto all"imprenditore) nella bancarotta patrimoniale è ammesso dalla giurisprudenza anche senza che all"extraneus sia richiesto di conoscere lo stato di insolvenza della società.
  • La semplice richiesta generica delle circostanze attenuanti in appello non obbliga il giudice di merito a motivare il loro mancato riconoscimento se il ricorrente non ha specificato i fatti e i dati pertinenti su cui fondare la richiesta.
  • Le doglianze processuali basate su dichiarazioni di terzi o su presunte violazioni dell"art. 192 c.p.p. devono essere sollevate tempestivamente; dedurle per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità.

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