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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31828/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condòmina)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una condòmina, della deliberazione assembleare del 21 novembre 2014 del condominio, nella parte in cui le poneva a carico la contribuzione alle spese per l’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Il Tribunale di Aosta aveva respinto l’impugnazione, mentre la Corte d’appello di Torino aveva accolto l’appello della condòmina, annullando la delibera e condannando il condominio alle restituzioni. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) deduzione di un giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata, relativo a una successiva ordinanza del Tribunale di Aosta del 4 ottobre 2016, non appellata, concernente un’altra delibera assembleare del 15 ottobre 2015, sempre in tema di spese per il riscaldamento centralizzato; 2) violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c. per erronea applicazione dell’onere della prova circa la legittimità del distacco della condòmina dall’impianto centralizzato; 3) violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c. per omessa pronuncia sull’idoneità della piombatura dei radiatori a produrre gli effetti del distacco dall’impianto ai sensi dell’art. 1118, comma 4, c.c.; 4) violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c. per non avere considerato che la piombatura dei radiatori è cosa diversa dal distacco dall’impianto centralizzato. Prima della decisione, tuttavia, il condominio ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, con il visto della controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione e, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia recava il visto della difesa della controricorrente, non è stata pronunciata condanna alle spese. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione comporta la definizione del giudizio con ordinanza.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, con il visto della parte resistente, esclude la condanna alle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito cartolare previsto dalla norma.

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma di conversione del d.l. n. 137 del 2020 richiamata per il rito di decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1118, comma 4, c.c.

    È richiamato dai motivi di ricorso come disposizione sulla partecipazione alle spese in caso di distacco dall’impianto centralizzato.

  • artt. 99, 113 e 115 c.c.

    Sono invocati dal ricorrente per censurare la valutazione dell’onere della prova e l’omessa pronuncia nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, determina l’estinzione del giudizio con ordinanza.
  • Quando la rinuncia è accettata o comunque reca il visto della parte resistente, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non si applica l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
  • Le doglianze relative alla formazione del giudicato esterno e alla corretta applicazione dell’onere della prova restano assorbite se il ricorso viene estinto per rinuncia prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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