Cassazione Civile, Ordinanza n. 01015/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Tre soggetti che avevano acquistato le quote sociali di un esercizio di ristorazione e altri convenuti furono convenuti in giudizio per sentir accertare che, dopo la cessione delle quote avvenuta il 26 giugno 2008, i cedenti avevano avviato una nuova impresa di ristorazione in violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., estensivamente/analogicamente applicato alla cessione di partecipazioni sociali. Gli attori chiesero anche il risarcimento dei danni, sostenendo che la nuova società e gli altri convenuti avessero agevolato o cooperato nell’inadempimento e integrato concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e illecito aquiliano ex artt. 2043 e 2055 c.c. In appello la domanda venne accolta quanto all’applicabilità dell’art. 2557 c.c., ma fu negata l’idoneità concreta della nuova impresa a sviare la clientela; i soccombenti ricorsero per cassazione con sei motivi, lamentando: errata applicazione delle regole sull’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale; violazione dell’art. 2557 c.c. per avere la Corte territoriale condotto un esame frammentario e non globale dell’idoneità a sviare; errata valutazione di oggetto e ubicazione della nuova attività; violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. per non avere considerato come pacifici alcuni fatti sul ruolo operativo del cedente; omesso esame di fatti storici decisivi; e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere correttamente valutato il materiale indiziario. I resistenti, con controricorso, difesero la correttezza della decisione di merito e proposero anche ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha osservato inoltre che l’azione era stata introdotta quando il quinquennio dell’art. 2557 c.c. era già spirato, per cui l’eventuale violazione poteva rilevare soltanto sul piano risarcitorio e comunque in relazione all’accertamento in fatto della concreta idoneità a sviare la clientela, accertamento negativamente compiuto dalla Corte d’appello. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il divieto di concorrenza dell’alienante può essere esteso in via analogica a operazioni negoziali che realizzino sostanzialmente la sostituzione di un imprenditore con un altro nell’azienda, ma la sua operatività concreta resta subordinata a un giudizio di idoneità della nuova impresa a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura contrattuale dell’inadempimento e una diversa ripartizione dell’onere probatorio.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Richiamato come titolo di responsabilità per concorrenza sleale asseritamente agevolata dai terzi convenuti.
Richiamato come base dell’illecito aquiliano e del risarcimento del danno.
Richiamato per affermare una possibile responsabilità solidale dei convenuti.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancata contestazione specifica di alcuni fatti allegati.
La Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o fuori dei limiti legali, non quando attribuisce maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.
Richiamato nel passaggio che esclude la censurabilità in cassazione della valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone le ragioni del convincimento in modo da implicare il rigetto delle argomentazioni incompatibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni che confrontino il precetto normativo con la sentenza impugnata; non basta contestare la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso, non di singoli elementi istruttori o di questioni argomentative.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi impone di indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il divieto di concorrenza dell’alienante ex art. 2557 c.c. ha carattere relativo e richiede, nel caso concreto, un accertamento di idoneità della nuova impresa a sviare la clientela dell’azienda ceduta, compiuto in modo globale e contestuale rispetto a oggetto, ubicazione e altre circostanze rilevanti.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: in cassazione è necessario confrontare in modo puntuale la regola di diritto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non è configurabile per il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o per la semplice richiesta di una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, non quando sceglie, tra più prove ritualmente acquisite, quelle ritenute più persuasive.
- Quando il termine quinquennale del divieto di concorrenza è già spirato al momento dell’introduzione della causa, la tutela inibitoria non è più praticabile e la controversia può rilevare soltanto ai fini del risarcimento, previa prova del danno e del nesso con la condotta contestata.
- Il ricorso incidentale condizionato tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →