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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29161/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'appello in sede di rinvio, deducendo carenza di motivazione in relazione alla dosimetria della pena (violazione degli artt.132 e 133 c.p.) e omissione di considerazione della diminuente per il rito abbreviato; inoltre è stata sollevata questione sull'applicabilità dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (ipotesi di lieve entità) e, per Infantino, sull'applicazione della recidiva specifica. Sono state denunciate violazioni procedurali/di motivazione ai sensi degli artt.606 e 442 c.p.p. e dell'art.125 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi con riferimento al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello sul punto della determinazione della pena (particolarmente sul fatto che si sia preso come base il massimo edittale senza adeguata giustificazione e senza illustrare l'entità concreta della diminuzione per le attenuanti generiche e la diminuzione per il rito). Ha inoltre richiamato il limite del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, commi 1 e 5

    La Corte ha valutato l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità (comma 5) richiedendo motivazione specifica oltre al mero dato ponderale e alle modalità di cessione; l'accertamento richiede valutazione complessiva e circostanziata degli elementi di fatto

  • codice penale, art.62-bis

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti (si contestava l'applicazione delle attenuanti generiche e il loro concreto peso nella determinazione della pena)

  • codice penale, art.132

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato l'obbligo del giudice di riferire quali criteri di cui all'art.133 abbia utilizzato nella graduazione della pena

  • codice penale, art.133

    Indica i criteri di misurazione della pena (pericolosità sociale, scopo rieducativo, gravità del fatto ecc.); la motivazione deve dar conto dell'impiego di tali criteri, soprattutto quando la pena è prossima al massimo edittale

  • codice di procedura penale, art.606, comma 1 (lett. b, c, e)

    Consente il gravame per carenza o contraddittorietà della motivazione e per violazioni di norme sulla determinazione della pena; i ricorrenti lo hanno invocato per censurare la motivazione sulla dosimetria

  • codice di procedura penale, art.442, comma 2

    Norma richiamata in relazione alla corretta valorizzazione della diminuente per il rito abbreviato nella determinazione della pena

  • codice di procedura penale, art.627, comma 3

    Stabilisce il vincolo del giudice del rinvio a uniformarsi alla decisione della Cassazione nei punti di diritto decisi con la sentenza di annullamento; la Corte ha ribadito il divieto di riesaminare questioni già decise

  • codice di procedura penale, art.125

    Richiesto in relazione alla carenza di motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Il giudice di merito che ridetermina la pena deve esplicitare i criteri di cui all'art.133 c.p. e motivare in modo adeguato l'esercizio della discrezionalità nel determinare la misura, specialmente se la pena è prossima al massimo edittale
  • L'applicazione dell'ipotesi di 'lieve entità' (art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990) richiede motivazione circostanziata: non è sufficiente il solo dato ponderale o le modalità di cessione, ma occorre valutare complessivamente gli elementi del caso concreto
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della diminuzione richiedono specifica giustificazione quanto più il beneficio è limitato rispetto alla pena concreta inflitta
  • La diminuente per la scelta del rito (es. abbreviato) deve essere esplicitamente computata e motivata nella nuova determinazione della pena
  • Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni di diritto contenute nella sentenza di annullamento e non può riaprire questioni già decise dalla Cassazione
  • In presenza di recidiva contestata, il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione denoti maggiore pericolosità e riprovevolezza, senza attribuire automaticamente la recidiva all'onere probatorio dell'imputato

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