Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni pretesamente dovuti da una società di telecomunicazioni in base a un contratto del 2007 avente ad oggetto la concessione in uso di una porzione di area comunale destinata all'installazione di una stazione radio base. La società proponeva opposizione e, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come concessione di bene pubblico e che la controversia ricadesse nell'art. 133, lett. b), c.p.a. Il Tribunale aderiva a tale tesi e declinava la giurisdizione. La questione giunta in Cassazione riguardava quindi la ripartizione di giurisdizione nelle controversie sui canoni relativi all'uso di aree pubbliche per infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché la rilevanza dell'art. 93 d.lgs. 259/2003 e della disciplina di settore che limita gli oneri imponibili agli operatori.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la controversia, pur inserendosi in un rapporto avente ad oggetto l'uso di un bene pubblico e pur potendo implicare la qualificazione del rapporto come concessorio o contrattuale, avesse contenuto meramente patrimoniale, perché il Comune agiva per ottenere il pagamento di canoni correlati all'utilizzo dell'area da parte dell'operatore. La Corte ha valorizzato l'art. 93 d.lgs. 259/2003, interpretato come norma che sottrae agli enti diversi dallo Stato il potere di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, in funzione di tutela della concorrenza e di uniformità di trattamento degli operatori. Ne consegue che non vi è spazio per poteri discrezionali della pubblica amministrazione nella determinazione del corrispettivo; la pretesa è dunque di natura patrimoniale e spetta al giudice ordinario. La sentenza del Tribunale di Napoli Nord è stata cassata e le parti sono state rimesse davanti a quel giudice per la riassunzione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
"le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici", con eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
L'eccezione per canoni e corrispettivi non comporta una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario: occorre verificare, secondo i criteri generali, se la controversia abbia contenuto meramente patrimoniale o involga l'esercizio di poteri discrezionali della P.A.
È richiamato come regola generale di riparto fondata sulla presenza di diritti soggettivi o interessi legittimi e sull'esercizio o meno di un pubblico potere.
art. 93, comma 1, d.lgs. 259/2003
"le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge"
Gli enti territoriali non possono imporre oneri o canoni per l'impianto di reti o l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica se non nei limiti previsti dalla legge.
art. 93, comma 2, d.lgs. 259/2003
"Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto"
L'occupazione di aree con infrastrutture di telecomunicazione non può essere assoggettata a canoni o altri oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma.
art. 12, comma 3, d.lgs. 33/2016
La norma è interpretata come autentica e con efficacia retroattiva: l'art. 93, comma 2, d.lgs. 259/2003 consente solo le prestazioni e i tributi/canoni espressamente indicati nello stesso comma.
art. 117, lett. e), Cost.
La disciplina è ricondotta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di natura trasversale.
Richiamato per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
Non applicato per la regolazione delle spese, poiché nessuna delle parti ha svolto difese nella fase di legittimità.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto canoni o corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario solo quando la pretesa abbia contenuto meramente patrimoniale e non implichi l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione.
- L'eccezione prevista dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. per indennità, canoni e altri corrispettivi non determina automaticamente la giurisdizione ordinaria: il criterio decisivo resta il riparto generale tra diritti soggettivi e interessi legittimi, correlato alla presenza o meno di poteri pubblici esercitati nel caso concreto.
- In materia di comunicazioni elettroniche, l'art. 93 d.lgs. 259/2003 esprime un divieto di imporre agli operatori oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, con conseguente sottrazione agli enti territoriali di un potere discrezionale di determinazione del corrispettivo.
- Quando la pubblica amministrazione agisce per il pagamento di canoni relativi all'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione, la controversia resta di natura patrimoniale e la clausola contrattuale eventualmente difforme dalla disciplina di settore può essere scrutinata dal giudice ordinario anche mediante disapplicazione degli atti illegittimi che prevedano il pagamento vietato dalla legge.
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