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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17904/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di corrispettivi dovuti da una società cliente in relazione a forniture di merce. In opposizione, la società debitrice ha prodotto fatture recanti la dicitura "pagato"; la Corte d'appello ha ritenuto che tali documenti provassero l'avvenuto pagamento, salvo un residuo importo di euro 248,40, e ha accolto l'opposizione quasi integralmente. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1188, 1193 e 1195 c.c., sostenendo che la semplice dicitura "pagato" sulle fatture non poteva dimostrare l'imputazione dei pagamenti alle specifiche fatture azionate in monitorio, specie in presenza di più rapporti tra le parti; con il secondo ha censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata, proposta nel giudizio di opposizione, con cui chiedeva comunque la condanna della debitrice al pagamento di altri corrispettivi relativi a diverse forniture, assumendo che l'opposto, pur formalmente convenuto, può proporre domande alternative o reattive nella comparsa di risposta. La debitrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione fondata su un proprio credito per la fornitura di un macchinario non funzionante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito sulla lettura delle prove, non consentita in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre domande alternative a quella monitoria, purché fondate sul medesimo interesse e tempestivamente introdotte nella comparsa di risposta; la sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché verifichi l'ammissibilità della domanda alternativa secondo i criteri indicati e, se del caso, la decida nel merito. È stato rigettato il ricorso incidentale, perché l'eventuale omissione di pronuncia sull'eccezione di compensazione era superata dall'implicita decisione di infondatezza derivante dall'accertamento del residuo credito di euro 248,40. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la corte territoriale avrebbe errato nell'interpretazione della documentazione attestante i pagamenti; la Cassazione non ha esaminato nel merito la doglianza perché diretta a una rivalutazione delle prove.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato per sostenere che la dicitura "pagato" poteva riferirsi ad altre obbligazioni in presenza di più rapporti tra le parti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché attinente al merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 1195 c.c.

    Citato insieme agli artt. 1188 e 1193 c.c. nella censura sulla imputazione del pagamento; non è stata svolta un'autonoma interpretazione nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente incidentale lo invocava per omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione; la Corte ha escluso il vizio perché la questione doveva ritenersi implicitamente decisa con la statuizione sul residuo credito.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in relazione al tema della proponibilità di domande dell'opposto nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere l'ammissibilità di domande alternative o reattive dell'opposto nel giudizio di opposizione.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui, se l'opponente esercita successivamente lo ius variandi, l'opposto può proporre domande reattive sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di facoltà difensive dell'opposto.

  • art. 360 c.p.c.

    Base del primo motivo del ricorso principale per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Base della censura incidentale per omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia o vizio motivazionale.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove e l'interpretazione dei documenti spettano al giudice di merito, salvo vizi di legittimità specificamente dedotti.
  • La dicitura di quietanza apposta su una fattura può essere valorizzata dal giudice di merito come indice dell'estinzione del debito indicato nel medesimo documento, se la motivazione è coerente e non illogica; la diversa lettura della parte soccombente non è di per sé scrutinabile in cassazione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella monitoria anche fondate su titoli diversi, purché siano espressione del medesimo interesse sostanziale che sorreggeva la domanda originaria e siano introdotte tempestivamente nella comparsa di risposta, con i limiti temporali connessi all'eventuale ius variandi dell'opponente.
  • L'inammissibilità di una domanda dell'opposto non può essere dichiarata in astratto per il solo fatto che essa amplia il thema decidendum: occorre verificare in concreto la sua riconducibilità all'interesse azionato in via monitoria e la sua tempestiva deduzione.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la questione o eccezione risulti implicitamente rigettata dalla decisione su una questione incompatibile, purché tale soluzione presupponga logicamente la non fondatezza dell'eccezione non espressamente trattata.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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