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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15442/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, contestata in relazione a cocaina e hashish dalle quali erano ricavabili rispettivamente 420 e 440 dosi medie singole, nonché della contravvenzione di detenzione abusiva di arma o munizioni ex art. 697 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito escluso la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una più favorevole riduzione della pena e per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e immune da vizi rispetto a tutti i profili dedotti. In particolare, ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'insussistenza della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il dato ponderale rilevante, la diversità delle sostanze detenute e le modalità della detenzione, elementi incompatibili con una minima offensività e indicativi di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità diffusiva sul mercato. Ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena, prossima al minimo edittale, e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, nonché la motivazione sulla recidiva stessa, fondata sui molteplici precedenti penali anche specifici e sulla gravità del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Per la fattispecie di lieve entità non basta il solo dato ponderale, ma occorre una valutazione complessiva degli indici previsti dalla norma; nel caso concreto gli elementi valorizzati escludevano la minima offensività e facevano emergere professionalità dell'attività di spaccio.

  • art. 697 c.p.

    Richiamato come contravvenzione contestata insieme al reato in materia di stupefacenti.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La doglianza difensiva è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata era sorretta da adeguata motivazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

Massime di principio

  • La verifica della lieve entità nel traffico di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, non potendosi fondare in via esclusiva sul dato ponderale della sostanza.
  • Elementi quali la quantità non modesta, la presenza di differenti tipi di droga e le modalità di detenzione possono escludere la configurabilità dell'ipotesi attenuata e deporre per una condotta professionalmente organizzata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è censurabile solo se la motivazione di merito sia carente o illogica; è sufficiente una valutazione che valorizzi precedenti penali, anche specifici, e gravità del fatto.
  • La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando il giudice di merito dia conto dell'accresciuta pericolosità sociale desumibile dai precedenti e dalla concreta gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaRecidiva

Testo integrale

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