Cassazione Civile, Ordinanza n. 13342/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento per TARSU relativa agli anni 2006-2010, emessa dal Comune in relazione a immobili detenuti dalla società contribuente, per un importo complessivo di euro 694.593,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'ingiunzione, ritenendo che il precedente annullamento, da parte del Consiglio di Stato, di alcune delibere comunali sulle tariffe TARSU per alberghi e villaggi turistici per gli anni 2008 e 2009 producesse effetti erga omnes, quindi opponibili anche alla contribuente non parte del giudizio amministrativo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione delle norme sul processo tributario per asserita disapplicazione illegittima delle delibere comunali senza rituale domanda; violazione della disciplina sull'impugnabilità degli atti per contestare vizi della delibera tariffaria; violazione della normativa TARSU per aver esteso l'effetto caducante alle tariffe successive al 2009; violazione della norma sulla tariffa applicabile per aver annullato integralmente l'atto senza applicare la tariffa precedente; nullità del procedimento per asserita erronea compensazione delle spese. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, sulla medesima pretesa impositiva sostanziale, si era già formato un giudicato tra le parti: la Corte di cassazione, con altra sentenza, aveva parzialmente accolto un precedente ricorso della contribuente e disposto la rideterminazione della tariffa per sole annualità 2008 e 2009, e la successiva decisione di rinvio aveva applicato per quegli anni la tariffa 2007, rendendo definitiva la pretesa tributaria sostanziale. L'ingiunzione impugnata è stata quindi considerata mero atto conseguenziale di intimazione di pagamento ormai privo di autonomo titolo, essendo venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso del Comune per sopravvenuto giudicato sulla pretesa principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, essendosi formato un giudicato successivo sulla pretesa tributaria sostanziale relativa all'avviso di accertamento TARSU presupposto, l'ingiunzione di pagamento impugnata fosse ormai priva di autonoma efficacia e non vi fosse più interesse alla decisione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, proprio per la sopravvenienza del giudicato, ed ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della natura sopravvenuta dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento, ma le censure sono state superate dalla sopravvenienza del giudicato sulla pretesa principale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato per le censure di violazione di legge sulle delibere tariffarie e sulla disciplina TARSU
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della disapplicazione delle delibere comunali senza specifica domanda
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice tributario sulla disapplicazione degli atti amministrativi rilevanti
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'illegittimità della delibera tariffaria non integra vizio proprio dell'atto impugnato
artt. 68 e 69 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamati per contestare l'effetto caducante dell'annullamento delle delibere tariffarie e la tariffa applicabile
art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
menzionato con riguardo alla domanda di disapplicazione proposta in primo grado
art. 69, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato per sostenere che, in caso di annullamento, avrebbe dovuto applicarsi la tariffa precedente
richiamato in relazione al deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta
sentenza Consiglio di Stato n. 3108/2017
è stata considerata dalla CTR come fonte di annullamento delle delibere tariffarie 2008-2009, ma la Corte di cassazione ha ritenuto decisivo il successivo giudicato sulla pretesa tributaria
sentenza Cass. n. 19199/2022
ha parzialmente accolto il precedente ricorso sulla medesima pretesa, cassando e rinviando per la rideterminazione delle tariffe 2008-2009
sentenza Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2011/2023
ha dato esecuzione al rinvio, rideterminando la pretesa e applicando per il 2008-2009 la tariffa del 2007, con giudicato
Massime di principio
- Quando sulla pretesa tributaria sostanziale si forma un giudicato successivo tra le stesse parti, l'atto esecutivo o intimatorio che ne costituisce mera conseguenza resta privo di autonoma efficacia e viene meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione.
- Nel rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale, la sorte del primo si riflette sul secondo: se il titolo impositivo viene definitivamente rideterminato o caducato, anche l'atto servente perde ragion d'essere salvo che sia autonomamente impugnato per vizi propri.
- L'inammissibilità sopravvenuta per intervenuto giudicato sulla pretesa principale comporta la definizione del giudizio senza esame delle censure di merito e giustifica la compensazione integrale delle spese quando la sopravvenienza ha inciso in modo decisivo sull'esito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via analogica ai casi di inammissibilità sopravvenuta, essendo misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria applicabile solo nelle ipotesi tipiche previste dalla legge.
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