Cassazione Civile, Ordinanza n. 00998/2026 del 17/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze di due società poi dichiarate insolventi e ammesse ad amministrazione straordinaria. In occasione prima di un affitto di azienda e poi della cessione dell'azienda a un nuovo soggetto, avevano sottoscritto accordi e verbali di conciliazione con cui rinunciavano alla solidarietà del cessionario/affittuario ex art. 2112 c.c. per i crediti di lavoro maturati alle dipendenze delle società originarie. Dopo la dichiarazione di insolvenza delle società cedenti, i lavoratori erano stati ammessi al passivo per crediti retributivi e TFR; tuttavia l'INPS aveva respinto la domanda di intervento del Fondo di garanzia, rilevando che il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria e quindi non era cessato. In cassazione i lavoratori hanno denunciato, con due motivi sostanzialmente connessi, la violazione della disciplina sul Fondo di garanzia (art. 2 L. 297/1982 e d.lgs. 80/1992) e della disciplina sul trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/1990), sostenendo che nella procedura di amministrazione straordinaria sarebbe esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti di lavoro e che gli accordi sindacali validamente conclusi avrebbero reso esigibile il TFR già al momento del trasferimento, così da legittimare l'intervento del Fondo; in particolare, per un ricorrente era domandato anche il pagamento delle quote di TFR non versate al fondo pensione complementare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme ai propri precedenti l'orientamento secondo cui il Fondo di garanzia interviene solo quando il datore di lavoro insolvente sia quello nei cui confronti il rapporto di lavoro è cessato; se invece il rapporto prosegue con il cessionario, manca il presupposto dell'esigibilità del credito nei confronti del cedente e l'intervento del Fondo non può essere esteso a crediti agganciati a un ex datore di lavoro ormai non più attuale. Quanto al TFR, la Corte ha ribadito che esso matura progressivamente ma è esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto, condizione assente in caso di prosecuzione con il cessionario. Ha inoltre escluso che gli accordi derogatori dell'art. 2112 c.c. possano incidere sul rapporto previdenziale o essere opposti all'INPS. Le spese sono state compensate per la presenza di recenti chiarimenti giurisprudenziali; è stato inoltre dichiarato dovuto, se del caso, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297
Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ultime tre mensilità di retribuzione sono tassative e presuppongono l'insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro; non può operare se il rapporto è proseguito con un cessionario.
art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
Richiamato quale disciplina del Fondo di garanzia; la Corte lo legge in coerenza con il requisito dell'esigibilità del credito e con la funzione di tutela del lavoratore rispetto al datore insolvente attuale.
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
Richiamato insieme all'art. 2 del decreto per il quadro normativo del Fondo di garanzia; non consente di superare il requisito della cessazione del rapporto con il datore insolvente.
Disciplina civilistica dei rapporti nei trasferimenti d'azienda; la Corte afferma che gli accordi sindacali possono incidere sui rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario, ma non sul distinto rapporto previdenziale con l'INPS.
art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428
L'accordo sindacale concluso ai sensi di tale norma non è opponibile all'INPS quanto al Fondo di garanzia e non può eliminare il limite dell'inesigibilità del credito verso il cedente.
Richiamato per la dichiarazione di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle società cedenti.
Norma processuale invocata dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge; la Corte esamina i motivi come censure di violazione e falsa applicazione di legge.
Il patto sindacale ex comma 5 incide sui rapporti civilistici del trasferimento d'azienda, ma non modifica la disciplina imperativa del Fondo di garanzia.
art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamato solo come norma sopravvenuta e innovativa, non applicabile ratione temporis e quindi non utile all'interpretazione della disciplina previgente.
Richiamato per la deroga alla solidarietà ex art. 2112 c.c. nei trasferimenti d'azienda; la Corte ne limita l'efficacia al piano civilistico.
Massime di principio
- Per l'intervento del Fondo di garanzia INPS relativo alle ultime retribuzioni e al TFR è necessario che il credito sia esigibile nei confronti del datore di lavoro insolvente al momento della cessazione del rapporto; non basta che l'insolvenza riguardi un soggetto che sia stato in passato datore di lavoro.
- Nel trasferimento d'azienda, la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario impedisce di considerare esigibile il TFR nei confronti del cedente fino alla cessazione definitiva del rapporto; il credito non può essere agganciato senza limiti temporali a un ex datore di lavoro non più attuale.
- Gli accordi sindacali che derogano alla solidarietà ex art. 2112 c.c. regolano i rapporti tra le parti del trasferimento d'azienda, ma non sono opponibili all'INPS e non incidono sulla disciplina imperativa del Fondo di garanzia.
- La funzione del Fondo di garanzia non può essere estesa oltre la sua causa istituzionale, che è quella di coprire i crediti insoddisfatti del lavoratore verso il datore di lavoro insolvente al momento della cessazione del rapporto, evitando di finanziare prestazioni non dovute.
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