Cassazione Civile, Ordinanza n. 16201/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di vendita stipulato il 31 ottobre 2000, rispetto al quale il venditore agiva per la risoluzione per inadempimento, deducendo il mancato pagamento dei ratei di prezzo scaduti. Il tribunale accoglieva la domanda; la corte d'appello confermava, ritenendo tardive le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle convenute e comunque infondate, escludendo sia l'applicabilità dell'art. 1341 c.c. alla clausola di foro esclusivo inserita in atto pubblico sia la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1341 c.c. e delle norme sulle clausole vessatorie, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente trattato la questione come mera derogabilità della competenza territoriale e non avesse esaminato il merito della volontà negoziale e della vessatorietà della clausola; 2) violazione degli artt. 1467 e 1218 c.c., lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la dedotta temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione e la non imputabilità dell'inadempimento; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo una responsabilità precontrattuale del venditore/ente e un difetto di valutazione del suo comportamento nella fase delle trattative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che, quando nel contratto per atto pubblico le parti richiamano una specifica disciplina di competenza, la clausola si considera conosciuta e approvata e non richiede specifica approvazione ex art. 1341 c.c.; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove e la motivazione di merito, non più sindacabili in cassazione se non nei limiti del minimo costituzionale, e perché le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e perché la censura sul vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti alle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le clausole di foro inserite in un atto pubblico, quando richiamate specificamente dalle parti e conosciute/approvate, non richiedono specifica approvazione scritta ai sensi della norma sulle condizioni generali di contratto.
La disciplina delle clausole predisposte unilateralmente non si applica, nel caso esaminato, alle clausole inserite in contratto stipulato per atto pubblico secondo le concrete modalità di formazione del contenuto negoziale.
Il motivo che la invoca è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove sul dedotto inadempimento/non imputabilità.
La censura relativa all'eccessiva onerosità sopravvenuta è stata respinta in quanto incentrata su una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
È stata richiamata dalle ricorrenti per fondare una dedotta responsabilità precontrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
La corte d'appello ha escluso che la controversia rientrasse nelle ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale previste da questa disposizione.
La clausola contrattuale faceva salve le eventuali ipotesi di speciale giurisdizione previste da tale norma.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta; quello motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale; il ricorso non può essere usato per una rivalutazione del fatto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza ai sensi di questa norma procedurale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Il travisamento della prova è censurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivo inesistente, non quando ne dia una diversa valutazione.
La valutazione delle prove e delle presunzioni rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che consente la declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti stipulati per atto pubblico, la clausola con cui le parti disciplinano espressamente la competenza territoriale può ritenersi conosciuta e approvata, senza necessità di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c., quando la previsione risulta inserita nel contenuto negoziale concordato.
- L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere proposta tempestivamente; se sollevata oltre la prima udienza di trattazione è inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato ai soli casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce alla prova un contenuto oggettivo diverso da quello effettivo e tale errore sia decisivo; non basta una semplice diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che la contraddice, altrimenti la censura è inammissibile.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa quando ricorre una doppia conforme di merito fondata sul medesimo iter logico-argomentativo.
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