Cassazione Penale, Sentenza n. 22868/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di riforma della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava: 1) la presunta illegittimità dell'estrazione di dati dal cellulare (violazione di norme processuali sull'acquisizione dei dati informatici); 2) la mancata identificazione certa dell'utilizzatore della SIM e l'uso di ragionamenti indiziari (prova logica) invece della prova oltre ogni ragionevole dubbio; 3) l'esistenza di concorso nella coltivazione (capo a)); 4) il concorso nel reato indicato al capo b) e presunta assenza di motivazione; 5) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5); 6) vizi nella dosimetria della pena e nella motivazione della recidiva e delle attenuanti generiche; 7) mancanza di motivazione per l'applicazione delle pene accessorie (art. 85 d.P.R. 309/90), in particolare il divieto di espatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Ha respinto come inammissibili o manifestamente infondati i motivi relativi all'estrazione dei dati dal cellulare, all'identificazione dell'utilizzatore della SIM, alla valutazione degli SMS e delle intercettazioni, alla non riconosciuta lieve entità e alla maggior parte delle censure sulla dosimetria. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata l'impugnazione limitatamente alla contestata recidiva reiterata (art. 99 c.p.) per carenza di specifica e concreta motivazione sui requisiti della recidiva, e fondata la censura relativa al divieto di espatrio per insufficiente motivazione. Pertanto la sentenza è annullata con rinvio, in parte qua, per nuovo esame esclusivamente sul profilo della recidiva e sulla statuizione accessoria del divieto di espatrio; per il resto la condanna (tre anni di reclusione e multa di 8.000 euro) è stata confermata. Il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Norma sostanziale che punisce la produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna per il reato previsto dal comma 4, ritenendo adeguata la valutazione degli elementi di fatto fatta dai giudici di merito.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La circostanza attenuante della lieve entità può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la lieve entità, data la consistenza della coltivazione e della produzione di THC.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non ha fornito adeguata motivazione concreta sulla ricorrenza dei requisiti della recidiva reiterata, obbligando al rinvio per nuovo esame.
Principio della responsabilità soggettiva e della pena; citato nel contesto della dosimetria della pena ma senza rilievo decisivo nel vizio di motivazione rilevato.
Regime delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il diniego delle attenuanti può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che la valutazione è rimessa al giudice di merito.
Parametro per valutare la maggiore colpevolezza e pericolosità ai fini della recidiva; la Corte richiama la necessità di valutare concrete relazioni tra precedenti e reato attuale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
Pene accessorie previste per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha stabilito che l'irrogazione del divieto di espatrio è facoltativa e richiede specifica motivazione, che qui è risultata insufficiente.
Codice di procedura penale, art. 454, comma 2 e art. 191
art. 454, comma 2; art. 191
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alle formalità per l'acquisizione di copie forensi e ai mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni non producono automaticamente inutilizzabilità e che la genuinità dei dati va valutata nel merito.
Codice di procedura penale, art. 354
Disciplina sugli accertamenti tecnici irripetibili; la Corte sottolinea che la violazione delle modalità acquisitive non comporta di per sé inutilizzabilità della prova, che va verificata concretamente.
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti della legittimità, escludendo la rilevabilità in cassazione di contestazioni che chiedono una rivalutazione del merito non attestate come illogicità manifesta.
Codice di procedura penale, art. 533
Criterio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte precisa che in sede di legittimità tale principio è sindacabile solo se la violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione.
Codice penale, art. 114 e art. 133
Rilevanti per la determinazione della pena e dei parametri di personalizzazione; citati nel contesto delle critiche alla dosimetria ma senza esito favorevole al ricorrente eccetto per la recidiva.
Codice di procedura penale, art. 624
Norma processuale richiamata alla fine della sentenza; menzionata in relazione a declaratoria di irrevocabilità ma senza incidenza sulle parti principali della decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Estrazione di dati da dispositivi informatici: la mancata adozione di specifiche procedure tecniche non rende automaticamente inutilizzabile la prova; il giudice deve valutare concretamente eventuali alterazioni e la corrispondenza tra dati estratti e originali.
- Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito e la rilettura delle prove fatta dai giudici di merito, salvo che emergano vizi di motivazione evidenti, manifesti e decisivi (travìsamento della prova o illogicità manifesta).
- Prova indiziaria e 'prova logica': l'uso di ragionamenti indiziari è legittimo se concatenato logicamente e se esclude ipotesi alternative razionali; in cassazione è sindacabile solo la logica del ragionamento, non la sua persuasività probatoria.
- Recidiva: l'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica e concreta che colleghi i precedenti al nuovo reato (omogeneità, gravità, temporalità); l'omessa o generica motivazione determina annullamento con rinvio.
- Pene accessorie discrezionali: misure come il divieto di espatrio sono facoltative e richiedono motivazione specifica ed individualizzata; argomentazioni tautologiche o non ancorate alle risultanze processuali sono insufficienti.
- Fattispecie di lieve entità: la riconoscibilità dipende da valutazione complessiva dei quantitativi, modalità e altri parametri; quantitativi rilevanti e alto potenziale di diffusione ostano al riconoscimento della lieve entità.
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