Sentenza n. 145/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - della nota, inviata a mezzo pec in data 25.9.2025, con cui è stato comunicato, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016, che all'esito della seduta del 22.9.2025 la Commissione giudicatrice ha considerato la relativa offerta anomala, proponendone l'esclusione; - del verbale del 22.9.2025, con cui la Commissione giudicatrice, nominata a supporto del RUP, ha concluso negativamente il subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta del RTI ricorrente, nonché dei verbali delle sedute del 27.5.2025, 24.7.2025 e 9.9.2025, durante le quali gli stessi hanno analizzato le giustificazioni prodotte dal medesimo RTI ricorrente; - del decreto dirigenziale n. 13968 del 2.10.2025, poi rettificato con decreto dirigenziale n. 14637 del 15.10.2025, con cui la Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ha approvato gli atti della commissione, disponendo l'esclusione del RTI ricorrente; - della nota del 17.10.2025 di riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; - dei decreti dirigenziali rispettivamente n. 1714 del 23.2.2021 e n. 6747 del 29.6.2021, di nomina della commissione giudicatrice; - del provvedimento di aggiudicazione, ove nelle more adottato, e del provvedimento integrativo d'efficacia dell'aggiudicazione, sconosciuto negli estremi e nel contenuto; - del provvedimento di nomina del consulente esterno supporto delle operazioni di verifica di congruità, sconosciuto negli estremi e nel contenuto; - di ogni altro presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; NONCHÉ per la declaratoria d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l'illegittima aggiudicataria e per il risarcimento in forma specifica, con accertamento del diritto all'aggiudicazione in capo al RTI ricorrente e con disposizione di subentro nell'esecuzione del servizio eventualmente in corso con altro operatore, per l'intera durata contrattuale NONCHÉ, in via subordinata, previa eventuale conversione del rito ex.art. 32 c.p.a., per la declaratoria di nullità degli atti impugnati, in quanto adottati in violazione/elusione del giudicato derivante dalla sentenza n. 180 del Tar di Reggio Calabria, pubblicata in data 7.3.2022, confermata, in parte qua dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza non definitiva n. 10641 del 5.12.2022, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 4690/2022; NONCHE’ per il risarcimento dei danni da ridotta remuneratività dell’offerta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta, disposta con decreto dirigenziale e successivamente rettificata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per l'affidamento triennale del servizio di vigilanza armata presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, deducendo principalmente la violazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016, degli artt. 23 e 30 del medesimo decreto, della disciplina sui costi della manodopera e delle tabelle ministeriali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza. La Commissione, avvalendosi anche di un consulente esterno, aveva ricalcolato il costo del lavoro applicando all'intero triennio il livello retributivo decorrente da dicembre 2026, ritenendo l'offerta incapiente e in perdita. La ricorrente ha contestato, da un lato, la scelta della base temporale, sostenendo che il costo avrebbe dovuto essere determinato pro rata temporis, in relazione alle diverse decorrenze degli aumenti retributivi; dall'altro, l'erroneo computo della decontribuzione Sud, sommata anziché sottratta al costo del lavoro. In via subordinata ha dedotto la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza relativa alla composizione della Commissione, nonché l'illegittima attribuzione di compiti istruttori a un consulente esterno. Ha inoltre chiesto l'aggiudicazione, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno derivante dalla riduzione della remuneratività dell'offerta e dal ritardo nella procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il motivo principale e annullato il provvedimento di esclusione. Il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di manifesta erroneità, irragionevolezza o istruttoria inadeguata; tali limiti sono stati superati nella fattispecie. La Commissione ha applicato all'intero periodo contrattuale il più oneroso scaglione retributivo di dicembre 2026, senza individuare e motivare una ragionevole data di avvio del servizio e senza distribuire i diversi costi secondo i mesi effettivi di applicazione. Il metodo era irragionevole e privo di motivazione, anche perché il contratto avrebbe dovuto essere stipulato secondo tempistiche incompatibili con l'ipotizzato avvio tardivo. Inoltre, il calcolo conteneva un errore nella contabilizzazione della decontribuzione Sud. Applicando correttamente i diversi scaglioni pro rata temporis e correggendo tale errore, il costo della manodopera risultava compatibile con il prezzo offerto e non determinava un'offerta in perdita. Le difese regionali fondate su ricostruzioni diverse da quelle risultanti dall'istruttoria procedimentale non potevano integrare successivamente la motivazione dell'atto. Il motivo subordinato è stato assorbito. Poiché non erano state evidenziate ulteriori criticità dell'offerta e l'esclusione della precedente graduata era divenuta definitiva, il TAR ha ordinato alla Regione di aggiudicare il servizio al RTI ricorrente, previa verifica del possesso dei requisiti. È stata invece respinta la domanda risarcitoria: la ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare, rinunciando così a uno strumento idoneo a evitare o ridurre il danno, ed era comunque l'affidataria uscente che continuava a svolgere il servizio. La Regione è stata condannata alle spese di lite; le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica dell'anomalia deve accertare l'attendibilità economica complessiva dell'offerta anche in vista dell'esecuzione del contratto; il sindacato giurisdizionale riguarda la logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria.
art. 95 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale parametro della valutazione dell'offerta e della verifica della sua sostenibilità.
art. 23 d.lgs. 50/2016
Richiamato in combinato disposto con gli artt. 95 e 97 in relazione alla determinazione dei costi dell'offerta.
art. 30 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale parametro dei principi applicabili alla procedura di affidamento.
art. 32 d.lgs. 50/2016
La tempistica per la stipula del contratto e l'avvio del servizio costituisce elemento rilevante per valutare la ragionevolezza della base temporale utilizzata nel calcolo dei costi.
art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016
In conseguenza dell'annullamento dell'esclusione e dell'assenza di ulteriori criticità, fonda l'obbligo di procedere all'aggiudicazione in favore della ricorrente, previa verifica dei requisiti.
art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016
Richiamato quale disposizione relativa alla comunicazione dell'esclusione.
Invocato dalla ricorrente per la dedotta nullità derivante dalla violazione o elusione del giudicato; la relativa censura è stata assorbita.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR ha rilevato l'assenza di motivazione sulla scelta di applicare l'ultimo scaglione retributivo all'intero periodo.
La mancata attivazione degli strumenti di tutela, compresa la tutela cautelare, è stata valutata ai fini della mitigazione o esclusione del danno evitabile.
Richiamato, insieme all'art. 30, comma 3, c.p.a., per valutare il comportamento del danneggiato e il dovere di evitare l'aggravamento del danno.
Invocato dalla ricorrente per la conversione del rito rispetto alla domanda di nullità; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell'offerta deve accertare la sostenibilità economica dell'offerta non soltanto ai fini dell'aggiudicazione, ma anche in vista della futura esecuzione del contratto, considerando i costi prevedibili al momento della verifica.
- Quando il costo della manodopera è soggetto ad aumenti retributivi con decorrenze differenziate durante la durata dell'appalto, la stazione appaltante deve individuare una ragionevole data di avvio del servizio e calcolare il costo pro rata temporis, applicando ciascun livello retributivo ai mesi cui si riferisce.
- È manifestamente irragionevole e viziato da difetto di motivazione applicare all'intero periodo contrattuale il più oneroso scaglione retributivo futuro, senza giustificare la scelta sulla data di avvio del servizio e senza considerare le diverse decorrenze degli aumenti.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante nella verifica dell'anomalia, ma può annullare il giudizio quando emergano errori di calcolo, istruttoria inadeguata o una metodologia manifestamente illogica, tali da incidere sull'attendibilità complessiva dell'offerta.
- La motivazione dell'esclusione per anomalia deve fondarsi sull'istruttoria effettivamente svolta; l'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto mediante ricostruzioni o contestazioni ulteriori non contenute nel procedimento.
- La rinuncia del concorrente alla tutela cautelare può essere valutata, ai fini della responsabilità risarcitoria, come mancata attivazione di uno strumento idoneo a evitare o ridurre il danno, secondo i principi di buona fede e di autoresponsabilità del danneggiato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →