Cassazione Civile, Ordinanza n. 33323/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente addetto alle mansioni di autista aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità c.d. "agente unico" per il periodo 1.1.2011-30.12.2014, sostenendo di avere svolto le relative mansioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e condannato la società al pagamento dell'indennità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione degli accordi sindacali del 27.7.2010, 6.10.2010 e del verbale 1.11.2011, assumendo che la nuova organizzazione del settore trasporti e recapito avesse superato la precedente disciplina e reso inconferente il diritto all'indennità; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo indicato; (3) omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società in ordine alla ridefinizione delle attività di agente unico; (4) violazione degli artt. 2099 c.c., 36 Cost. e 1362 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito natura retributiva all'indennità invece che considerarla non più dovuta alla luce dei nuovi accordi collettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna svolte congiuntamente a quelle di autista, ha causa retributiva ed è dovuta in forza di obbligo contrattuale; pertanto, in mancanza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta o soppressa, nemmeno se siano mutate le condizioni economiche o organizzative aziendali. Ha respinto anche il secondo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito e comunque insussistente la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., che ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché generico e formulato con riferimento a un vizio motivazionale non più deducibile nei termini richiesti dal nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la sentenza d'appello conteneva comunque una motivazione congrua, basata sull'assenza di concreti elementi circa una modifica organizzativa idonea a far venir meno il diritto all'indennità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato per l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ribadisce che l'indennità deriva da un obbligo contrattuale e non può essere eliminata unilateralmente o per effetto di una diversa lettura del nuovo assetto organizzativo
la sua violazione si configura solo se il giudice di merito applica erroneamente la regola di distribuzione dell'onere probatorio, attribuendolo alla parte sbagliata
richiamato in relazione alla natura retributiva dell'indennità, che la Corte conferma
art. 36 Cost.
la scadenza di un accordo collettivo non elimina il diritto alla retribuzione già prevista dal contratto individuale recepente il contratto collettivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge sostanziale, qui invocata per l'interpretazione degli accordi e dell'indennità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato impropriamente per dedurre un vizio motivazionale; la Corte osserva che non è il parametro corretto per l'omessa motivazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo novellato consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
indica il rito camerale non partecipato seguito dalla causa
richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ipotesi non ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Un'indennità prevista da accordi collettivi per lo svolgimento di determinate mansioni conserva natura retributiva quando remunera specifiche attività lavorative e, salvo diversa pattuizione delle parti, non può essere unilateralmente ridotta o soppressa dal datore di lavoro.
- La mera sopravvenienza di nuovi accordi sindacali o di un diverso assetto organizzativo non basta, da sola, a escludere il diritto del lavoratore all'indennità, se non siano dedotti e provati elementi concreti idonei a dimostrare il venir meno del presupposto sostanziale della prestazione retribuita.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non è sufficiente dolersi, in cassazione, del modo in cui le prove sono state valutate.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale denunciabile in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della controversia.
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