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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22346/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello sul diniego della continuazione fosse coerente e non sindacabile in sede di legittimità, poiché l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso appartiene al giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna resa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato di cui agli artt. 99 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso a Milano il 23 gennaio 2025. Il ricorso censurava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra tale fatto e due precedenti reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Milano dell'8 gennaio 2025, irrevocabile il 24 gennaio 2025, relativi a fatti del 3 giugno 2024 e del 17 ottobre 2024. La Corte di legittimità ha rilevato che la doglianza riproponeva una censura già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'unicità del disegno criminoso sia perché i fatti erano stati qualificati come espressione di uno stile di vita, sia perché per i precedenti episodi l'imputato aveva sofferto un periodo di detenzione che costituiva controspinta alla pretesa programmazione unitaria.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato per indicare che la condanna di primo grado era stata pronunciata con rito abbreviato.

  • art. 99 c.p.

    Norma contestata unitamente all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, quale aggravante della recidiva nel reato oggetto del giudizio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice relativa al fatto di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità contestato all'imputato.

  • art. 81 c.p.

    La decisione tratta del mancato riconoscimento della continuazione tra reati, istituto riconducibile al vincolo del medesimo disegno criminoso.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, è questione di merito riservata al giudice di merito.
  • Se la motivazione con cui il giudice di merito esclude la continuazione è congrua e non illogica, essa non è sindacabile in cassazione.
  • La mera riproposizione in sede di legittimità di una censura già esaminata e disattesa in appello non consente l'annullamento della decisione, quando la risposta del giudice territoriale sia coerente e completa.
  • Ai fini della continuazione può rilevare, in senso ostativo, la presenza di elementi che escludano una originaria programmazione unitaria, come l'intervenuta detenzione tra i fatti valutati come possibile controspinta alla reiterazione del reato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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