Cassazione Penale, Sentenza n. 33200/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice procedente)
La controversia
La società proprietaria di una struttura residenziale sanitaria per anziani sottoposta a sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca ha chiesto l’autorizzazione a realizzare una scissione parziale proporzionale, con costituzione di una nuova società alla quale conferire la struttura sequestrata, mantenendo il vincolo giudiziario. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha ritenuto che l’operazione costituisse un atto di disposizione del bene sequestrato e ha trasmesso l’istanza al Tribunale, reputando competente il giudice che procede per le questioni relative all’applicazione, revoca o modifica delle modalità esecutive della misura reale. Il Tribunale di Taranto ha invece sollevato conflitto negativo, qualificando l’operazione come atto di gestione dei beni sequestrati, non incidente sulla permanenza o sull’estensione del vincolo, e ritenendo applicabile l’art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., secondo cui la competenza spetta al giudice che ha emesso il decreto di sequestro. La Corte di cassazione ha dovuto stabilire quale organo fosse competente a decidere sull’autorizzazione relativa all’operazione societaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo di competenza, poiché due organi giurisdizionali avevano rifiutato di decidere sulla medesima istanza, determinando una situazione di stasi processuale. Nel merito, ha dichiarato competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. La Corte ha ritenuto che, nel caso di sequestro preventivo di un complesso produttivo, l’art. 104-bis, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p. concentri presso il giudice che ha emesso il provvedimento genetico le competenze relative alla gestione e al regime di amministrazione dei beni sequestrati. L’operazione prospettata, pur determinando un mutamento nella titolarità del bene, non incide sul mantenimento né sull’estensione del vincolo cautelare e rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione dei beni sottoposti a sequestro. Pertanto non trova applicazione la regola generale dell’art. 279 c.p.p. relativa alle modifiche delle statuizioni cautelari, ma la competenza resta radicata presso il giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto di sequestro. Gli atti sono stati trasmessi a tale giudice per l’ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Per la gestione dei complessi produttivi sottoposti a sequestro preventivo trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 relative alla nomina e revoca dell’amministratore, ai suoi compiti e obblighi e alla gestione dei beni.
art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Durante l’intera pendenza del procedimento, i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; tale giudice è competente anche sulle modifiche del regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo.
La regola generale secondo cui sulle richieste di modifica delle precedenti statuizioni cautelari decide il giudice che procede non si applica alle questioni concernenti il regime di amministrazione dei beni sequestrati, disciplinate dall’art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È richiamato nel provvedimento quale disposizione posta dal giudice per analogia con la disciplina della competenza in materia di misure cautelari personali.
art. 40, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
In materia di prevenzione patrimoniale, gli atti di straordinaria amministrazione dei beni sottoposti a vincolo richiedono l’autorizzazione scritta del giudice delegato; tale disciplina è utilizzata come parametro per qualificare l’operazione in esame come atto di gestione straordinaria.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Libro I, titolo III
Le disposizioni concernenti amministrazione e gestione dei beni delle misure di prevenzione patrimoniali si applicano, nei limiti previsti dall’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., alla gestione dei complessi produttivi sottoposti a sequestro preventivo.
Massime di principio
- Quando un sequestro preventivo riguarda un complesso produttivo la cui amministrazione deve essere assicurata, le competenze relative alla gestione dei beni e al regime di amministrazione sono concentrate, ai sensi dell’art. 104-bis, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p., presso il giudice che ha emesso il decreto di sequestro.
- L’autorizzazione a un’operazione societaria o negoziale che comporti un mutamento nella titolarità del bene sequestrato, ma non incida sulla permanenza, sull’estensione o sulle modalità esecutive del vincolo cautelare, costituisce questione di gestione o di straordinaria amministrazione del bene sequestrato.
- Per le questioni concernenti il regime di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo non si applica la regola generale dell’art. 279 c.p.p. sulla competenza del giudice che procede; è competente il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento genetico di sequestro.
- La concentrazione della competenza presso il giudice che ha disposto il sequestro risponde all’esigenza di assicurare continuità, non dispersione delle conoscenze ed efficienza nella gestione dei beni sottoposti a vincolo, soprattutto quando si tratti di beni aziendali.
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