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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10960/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato che un fondo immobiliare fosse solo apparente, in realtà utilizzato da alcuni soggetti come strumento per segregare immobili e ridurre il carico impositivo. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello l’Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione, con riconduzione della vicenda a una struttura societaria di fatto/terzo soggetto dotato di patrimonio e rapporti propri, ma non conforme ai requisiti dei fondi immobiliari chiusi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. 58/1998, sostenendo che la pluralità degli investitori sussistesse e che la CTR avesse interpretato in modo errato la nozione di pluralità; (2) violazione degli artt. 2463, 2329, 2330, 2331 e 2332 c.c. e dell’art. 10 della direttiva UE 2017/1132, deducendo che la riqualificazione del fondo come s.r.l. fosse incompatibile con le regole di costituzione delle società di capitali. Nelle more, la ricorrente ha anche chiesto l’estinzione del giudizio per definizione agevolata ex L. 197/2022, allegando la domanda e il pagamento effettuati da una coobbligata, con adesione dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla L. 197/2022, comma 202, sulla base dell’istanza presentata e del pagamento eseguito dalla coobbligata. La Corte ha preso atto che la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri e che l’Amministrazione aveva aderito, producendo la comunicazione di esito regolare della domanda. Di conseguenza non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, limitandosi a dichiarare l’estinzione del processo. Le spese restano regolate secondo la disciplina della definizione agevolata richiamata nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. n. 58/1998

    richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta nozione di pluralità di investitori nel fondo immobiliare

  • art. 2463 c.c.

    invocato per contestare la riqualificazione del fondo come società a responsabilità limitata

  • art. 2329 c.c.

    invocato per contestare la compatibilità della riqualificazione con i requisiti di costituzione societaria

  • art. 2330 c.c.

    invocato per contestare la compatibilità della riqualificazione con le formalità costitutive della società

  • art. 2331 c.c.

    invocato per contestare la compatibilità della riqualificazione con l’iscrizione e gli effetti della costituzione societaria

  • art. 2332 c.c.

    invocato per contestare la compatibilità della riqualificazione con le cause di nullità della società

  • art. 10 della direttiva UE 2017/1132

    richiamato a sostegno della tesi sulla costituzione della società di capitali

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione

    prevede che, in presenza del deposito della domanda di definizione e della prova del versamento, la controversia pendente sia dichiarata estinta

  • art. 1, comma 189, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato quale base del versamento del 15 per cento effettuato per la definizione agevolata

  • art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    disciplinano il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione

  • art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri

    la definizione perfezionata da un coobbligato produce effetto estintivo anche per gli altri coobbligati

Massime di principio

  • Quando la legge prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, il deposito della domanda e della prova del pagamento nei termini stabiliti impone la dichiarazione di estinzione del giudizio.
  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati si estende anche agli altri coobbligati, con effetto sul processo pendente, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • In presenza di un valido perfezionamento della definizione agevolata e del riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La disciplina della definizione agevolata costituisce un autonomo titolo estintivo del processo, idoneo a prevalere sulla necessità di decidere nel merito le censure formulate contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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