Cassazione Civile, Ordinanza n. 35628/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento alla gestione separata INPS dei contributi dovuti da un professionista iscritto a un albo. La Corte d’appello aveva escluso l’obbligo contributivo ritenendo decisivo che, nell’anno considerato, il reddito del professionista fosse inferiore a euro 5.000. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la soglia di euro 5.000 non è il criterio decisivo per i professionisti iscritti ad albo: per costoro rileva invece, in primo luogo, se l’attività sia svolta con carattere di abitualità o di occasionalità. Secondo il ricorrente, l’assenza di un accertamento sulla abitualità dell’attività rendeva erronea la decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie accertando in fatto se l’attività libero-professionale fosse abituale oppure occasionale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, osservando che la decisione di merito aveva escluso l’obbligo contributivo solo per il basso reddito, senza valutare a monte il requisito dell’abitualità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; per i professionisti iscritti ad albo l’obbligo sussiste se il reddito da tale attività non è già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
estende l’obbligo contributivo anche ai soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale solo quando il reddito annuo supera euro 5.000; la soglia è rilevante per l’attività occasionale, non per quella abituale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
la Corte lo richiama come interpretazione autentica della disciplina dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, confermando la lettura estensiva dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
è norma di favore nei rapporti di collaborazione, escludendo le professioni intellettuali con iscrizione ad albi dal campo di applicazione del capo sui contratti a progetto; non introduce una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali.
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
esclude dalla presunzione di continuatività, in ambito fiscale/lavoristico, le prestazioni rese nell’esercizio di professioni soggette a iscrizione in un ordine; la Corte esclude che tale norma valga come presunzione iuris et de iure di abitualità per la gestione separata.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dipende anzitutto dal carattere abituale dell’attività svolta, non dal solo ammontare del reddito prodotto.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale opera solo per l’attività occasionale; non può essere usata come criterio esclusivo per negare o affermare l’obbligo contributivo quando l’attività presenti caratteri di abitualità.
- L’abitualità va accertata in fatto, valorizzando elementi sintomatici come iscrizione all’albo, partita IVA e organizzazione materiale dell’attività; il reddito inferiore alla soglia può essere solo un indizio, da valutare insieme agli altri elementi probatori.
- Le norme del d.lgs. n. 276/2003 che escludono talune professioni intellettuali da determinate presunzioni o discipline di favore non trasformano l’attività professionale in abituale ai fini previdenziali, né creano presunzioni legali assolute in tal senso.
- Non è corretto desumere l’assenza dell’obbligo contributivo dalla sola circostanza che il reddito annuo sia inferiore a euro 5.000, senza verificare preliminarmente se l’attività sia stata esercitata in forma abituale oppure occasionale.
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