Cassazione Penale, Ordinanza n. 05211/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva condannato due soggetti, qualificati come responsabile e responsabile vicario dell’ufficio manutenzione di un comune, per concorso nel reato ambientale di gestione non autorizzata di rifiuti, applicando una pena di ammenda sospesa. Uno dei ricorrenti ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l’art. 256 d.lgs. 152/2006 non sarebbe compatibile con una condotta meramente omissiva; l’altro ha dedotto, da un lato, violazione di legge e difetto di motivazione assumendo che il sito fosse autorizzato e che la condotta fosse al più un deposito preliminare e non un deposito temporaneo, dall’altro ha censurato la valutazione delle dichiarazioni di un testimone. Entrambi chiedevano l’annullamento della condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura del primo ricorrente, osservando che la qualifica degli imputati comportava una posizione di garanzia nella gestione dei rifiuti, con obbligo non solo di non porre in essere direttamente attività abusive, ma anche di vigilare e impedire che altri, sottoposti alla loro sfera di controllo, le realizzassero. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del secondo ricorrente perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato l’assenza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti e la presenza di rifiuti ammassati eterogeneamente, in modo incompatibile con il deposito preliminare. Ha poi giudicato inammissibile anche il secondo motivo perché sollecitava una rivalutazione del compendio istruttorio e delle dichiarazioni testimoniali, attività preclusa in cassazione. Conseguentemente ha posto a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., rilevando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato ai due imputati
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice per la gestione non autorizzata di rifiuti; la Corte la applica anche a condotte omissive di vigilanza e controllo
richiamato per escludere che la condotta potesse essere ricondotta al deposito preliminare, alla luce dell’assetto fattuale accertato
norma posta a base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di gestione illecita di rifiuti, chi riveste una posizione di responsabilità e controllo all’interno di un ente può rispondere non solo per condotte commissive, ma anche per omessa vigilanza e mancato impedimento della condotta illecita posta in essere da soggetti sottoposti alla sua sfera di controllo.
- La contestazione di violazione di legge sull’inquadramento della condotta è inammissibile quando non si confronta con gli specifici accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, specie se questi escludono l’autorizzazione all’attività e descrivono una modalità di deposito incompatibile con la disciplina invocata dal ricorrente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o delle dichiarazioni testimoniali, salvo il limite della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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