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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22341/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione resa in primo grado ex art. 442 c.p.p. (rito abbreviato), aveva riqualificato tre distinti fatti di detenzione e cessione di stupefacenti originariamente contestati come violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nelle ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa. L'unico motivo dedotto attiene al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava, in sostanza, l'adeguatezza della pena inflitta e la sua determinazione oltre il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse inammissibile perché diretta a contestare una valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, comunque, sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. La Corte ha richiamato i precedenti penali dell'imputato e il suo comportamento processuale, valorizzati dalla Corte territoriale per giustificare la pena in concreto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata per i fatti originariamente contestati nei capi A, B e C, poi riqualificati dalla Corte di appello nella fattispecie attenuata di cui al comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie di minore gravità nella quale la Corte di appello ha riqualificato i tre fatti di reato e per la quale ha determinato la pena.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato per indicare che la sentenza di primo grado era stata resa con rito abbreviato.

  • art. 133 c.p.

    Parametro di riferimento per la motivazione sulla dosimetria della pena; il giudice di merito assolve all'obbligo motivazionale se richiama i criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito, in presenza di motivazione non manifestamente illogica.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. o fa riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.
  • È necessaria una motivazione particolarmente analitica solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media della cornice edittale; se la pena è collocata nella media o comunque in prossimità di essa, il riferimento ai criteri legali e agli elementi negativi personali può essere sufficiente.
  • I precedenti penali dell'imputato e il comportamento processuale possono legittimamente essere valorizzati ai fini della determinazione della pena, purché il giudice ne dia conto in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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