Sentenza n. 344/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: -della nota della Regione Molise n. 80607 del 5 maggio 2022, adottata in riscontro all’istanza di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003, con la quale è stato comunicato che “vista, allo stato attuale, la preclusione di legge alla realizzazione dell’impianto che ne determina la manifesta inammissibilità/improcedibilità/infondatezza ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, non è possibile l’avvio e la prosecuzione del procedimento di cui all’oggetto”; -della nota della Regione Molise n. 161304 del 5 ottobre 2021, con cui l’Amministrazione si è riservata di “comunicare l’avvio del procedimento” al venire meno della saturazione della soglia di potenza regionale pari a 500 MW, ai sensi della legge regionale n. 22/2009; -di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa, nei limiti dell’interesse del ricorrente, la delibera della Giunta Regionale n. 621/2011, recante “Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise” nonché il Piano Energetico Ambientale Regionale (di seguito anche c.d. “PEAR”) approvato con d.c.r. n. 133/2017 e recante “Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise”; nonché per la condanna dell’Amministrazione competente ad avviare e successivamente concludere il procedimento avviato su istanza dell’odierna ricorrente; B) quanto ai primi motivi aggiunti: - della nota della Regione Molise n. 106184 del 17 giugno 2022; - della nota della Regione Molise n. 120236 dell’11 luglio 2022; - della nota prot. 145812 del 26 agosto 2022; nonché per la condanna dell’Amministrazione competente ad avviare e successivamente concludere il procedimento avviato su istanza dell’odierna ricorrente; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, della nota della Regione Molise n. 178799 del 26 ottobre 2022, con cui è stato richiesto di “valutare e adeguare il progetto in rispondenza a quanto previsto dalla normativa regionale”; - nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, della nota della Regione Molise n. 190629 del 15 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note regionali che avevano sospeso o precluso l'avvio e la prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico, richiamando il raggiungimento della soglia regionale di 500 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le note con cui la Regione Molise aveva dapprima comunicato la sospensione dell'iter autorizzatorio e poi dichiarato l'impossibilità di avviare o proseguire il procedimento relativo a un impianto agrivoltaico di circa 53 MW nel Comune di Campomarino. Ha dedotto: l'inapplicabilità della disciplina regionale agli impianti agrivoltaici; l'erronea interpretazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale Molise n. 22/2009, poiché la soglia di 500 MW avrebbe dovuto riferirsi agli impianti effettivamente installati e non alle sole istanze presentate; la contraddittorietà dell'azione amministrativa; l'illegittimo richiamo al PEAR; la mancata comunicazione del preavviso di rigetto; in via subordinata, l'illegittimità costituzionale della norma regionale presupposta. Con due atti di motivi aggiunti ha inoltre impugnato ulteriori note regionali, aventi contenuto interlocutorio, istruttorio, preparatorio-propulsivo o meramente comunicativo. La Regione ha eccepito la cessata materia del contendere o la sopravvenuta carenza d'interesse, sostenendo che una nota successiva aveva formalmente riavviato il procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, ritenendo insussistente un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha estromesso il Ministero della Transizione Ecologica, poiché gli atti impugnati riguardavano esclusivamente l'operato della Regione. Ha dichiarato inammissibili i due atti di motivi aggiunti per originaria carenza d'interesse: le note impugnate erano atti endoprocedimentali privi di autonoma e immediata lesività, contestabili eventualmente insieme al provvedimento conclusivo. Ha respinto l'eccezione regionale di improcedibilità del ricorso originario, perché il formale riavvio del procedimento era stato contestualmente sospeso e la Regione continuava a ritenere ostativa la soglia di 500 MW calcolata sulle domande presentate; permaneva quindi l'interesse concreto della ricorrente all'annullamento degli atti lesivi e alla valutazione effettiva dell'istanza. Nel merito, applicando il criterio della ragione più liquida, ha accolto la censura relativa all'erronea interpretazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale Molise n. 22/2009. Secondo il TAR, la soglia di 500 MW riguarda la potenza degli impianti effettivamente installati e messi in esercizio, non quella meramente richiesta o astrattamente prenotata mediante la presentazione di istanze. Poiché risultavano installati soltanto 111,131 MW, la soglia non era raggiunta e la Regione non poteva dichiarare improcedibile l'istanza né sospendere a priori il procedimento. L'art. 14.3 delle Linee guida regionali, che impone l'ordine cronologico di esame delle istanze, non autorizza a bloccare le domande successive fino all'esaurimento di quelle anteriori, ma disciplina soltanto la sequenza di avvio e trattazione dei procedimenti. Il ricorso introduttivo è stato pertanto accolto, con annullamento delle note regionali del 5 ottobre 2021 e del 5 maggio 2022 e obbligo della Regione di valutare l'istanza nell'ambito del procedimento autorizzatorio, secondo le coordinate indicate in motivazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Regione è stata condannata alle spese per euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
Il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere avviato e concluso con un provvedimento espresso; le opere necessarie alla realizzazione degli impianti hanno natura di pubblica utilità.
art. 3, comma 2, l.r. Molise n. 22/2009
È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 MW.
La soglia quantitativa si riferisce agli impianti effettivamente installati e messi in esercizio, non alla potenza oggetto di mere domande di autorizzazione.
L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la norma non consente, nel caso esaminato, di arrestare il procedimento per una soglia non ancora raggiunta.
art. 14.3 Linee guida regionali approvate con DGR n. 621/2011
Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di energia.
La disposizione stabilisce l'ordine cronologico di esame delle istanze, ma non legittima il mancato avvio o l'arresto a priori dei procedimenti relativi alle domande successive.
art. 14.5 Linee guida regionali approvate con DGR n. 621/2011
Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1.
Le limitazioni programmatiche o le quote regionali non possono, di per sé, impedire l'avvio e la conclusione del procedimento autorizzatorio.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
Il rinvio dell'udienza è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali.
Il giudice richiama precedenti conformi del medesimo Tribunale per decidere la questione, in presenza dei relativi presupposti motivazionali.
La decisione viene assunta applicando il criterio della ragione più liquida, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Massime di principio
- Una soglia regionale di potenza prevista per consentire l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere riferita, salvo diversa e chiara previsione normativa, alla potenza degli impianti effettivamente installati e messi in esercizio, non alla potenza meramente richiesta mediante domande di autorizzazione.
- La pubblica amministrazione non può dichiarare improcedibile né sospendere a priori una domanda di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili quando la soglia quantitativa regionale non sia stata effettivamente raggiunta.
- Una disposizione delle linee guida che impone l'ordine cronologico di presentazione delle istanze disciplina la sequenza di avvio e di esame dei procedimenti, ma non consente di considerare la potenza oggetto delle domande anteriori come già impegnata, prenotata o astrattamente assorbita.
- Gli atti interlocutori, istruttori, preparatori o meramente comunicativi, privi di autonoma e immediata lesività, non sono autonomamente impugnabili; possono essere contestati insieme al provvedimento conclusivo, per vizi propri o derivati.
- Il formale riavvio di un procedimento non determina la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso quando l'amministrazione lo abbia contestualmente sospeso e continui a sostenere un'interpretazione normativa che rende comunque non conseguibile il bene della vita perseguito.
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