L.R. Molise 22/2009
Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge detta, per il Molise, regole per l’insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: individua aree non idonee, limita il fotovoltaico a terra entro 500 MW complessivi, prevede garanzie fideiussorie per il ripristino dei luoghi e disciplina linee guida, sospensione dei procedimenti e revoca dell’autorizzazione unica. Molte disposizioni sono state però annullate o superate da successive modifiche e sentenze.
Disciplina regionale degli impianti da fonti rinnovabili nel Molise
Disciplina regionale degli insediamenti di impianti da fonti rinnovabili nel Molise
La legge definisce il quadro regionale per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio del Molise, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e di individuare criteri territoriali e procedurali coerenti con la normativa statale e comunitaria.
Finalità e principio generale
La Regione Molise dichiara di perseguire lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate, compatibili con i principi della disciplina statale e comunitaria in materia energetica. L’impostazione della legge è orientata a favorire impianti meno impattanti e più produttivi.
Aree non idonee e condizioni di localizzazione
La legge individua come non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili alcune categorie di aree particolarmente tutelate, tra cui:
- parchi, preparchi, zone contigue e riserve regionali;
- zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali presenti nel territorio regionale;
- zone di “protezione e conservazione integrale” dei Piani Territoriali Paesistici.
Era inoltre prevista, in via aggiuntiva, la non idoneità dell’area della Valle del Tammaro e dei rilievi che la delimitano; tale previsione risulta però colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale insieme ad altre disposizioni correlate.
Per gli impianti eolici, sono richiamate come aree e beni non idonei anche quelli di notevole interesse culturale e gli immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali.
Le Zone di protezione speciale (ZPS) e le aree IBA sono considerate aree non idonee, salvo l’eccezione richiamata dalla legge per le ipotesi previste dalle linee guida statali. I territori ricadenti nei SIC possono invece essere considerati idonei solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica e della valutazione di impatto ambientale.
Limiti quantitativi e tipologie di impianti
La disciplina regionale consentiva l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento di una potenza complessiva di 500 MW sull’intero territorio regionale.
Sono esclusi da tale limite, e quindi ammessi senza applicazione del tetto complessivo:
- impianti di piccola generazione e microgenerazione;
- impianti destinati all’autoconsumo e alle comunità energetiche rinnovabili;
- impianti flottanti;
- impianti a terra realizzati in aree abbandonate o dismesse e nelle aree industriali;
- impianti realizzati in aree idonee;
- impianti agrovoltaici.
Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti ad organismi architettonici esistenti o da realizzare non subiscono limitazioni di potenza o di superficie. Sono inoltre esclusi dai limiti della legge i cosiddetti minieolici, entro 35 kW di potenza e con pali alti al massimo 20 metri, se installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive in aree artigianali o industriali.
Garanzie per ripristino e smaltimento
Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, il proponente deve prestare una fideiussione o costituire un fondo di accantonamento a garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi o di smaltimento del materiale dismesso. La garanzia è in favore della Regione Molise ed è fissata nella misura del 20% del valore delle opere civili da realizzare.
Una successiva disposizione ripete l’obbligo di garanzia, collegandolo al soggetto individuato dalle linee guida, per il ripristino dei luoghi o il riutilizzo del materiale dismesso.
Procedimento autorizzatorio e linee guida
La Regione prevede procedure semplificate per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili, inizialmente per quelli non superiori a 1 MW elettrico, affidate ai Comuni competenti secondo linee guida regionali; tale previsione è stata però dichiarata incostituzionale e poi abrogata.
La Giunta regionale era tenuta ad adottare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per il procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003, per l’installazione degli impianti e il loro corretto inserimento paesaggistico. Nelle more della pubblicazione di tali linee guida, i procedimenti autorizzativi in corso restavano sospesi, fermo restando il termine massimo di 180 giorni.
Le linee guida regionali devono recepire le linee guida nazionali e possono aggiornare l’individuazione definitiva delle aree e dei siti non idonei, nel rispetto dei criteri nazionali e della quota minima di incremento dell’energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.
Revoca dell’autorizzazione unica
L’autorizzazione unica può essere revocata se, in fase di attuazione, il beneficiario non rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento o in altri atti normativi che impongano vincoli alla realizzazione dell’opera o dell’attività autorizzate.
La revoca è possibile anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, secondo i principi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La revoca è disposta dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, sulla base di istruttoria svolta congiuntamente dai servizi regionali competenti in materia di energia, tutela dei beni ambientali e tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.
Abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga la legge regionale 21 maggio 2008, n. 15, rendendo inefficaci le linee guida consiliari allora adottate. È previsto un passaggio regolato dalle nuove linee guida regionali, con sospensione dei procedimenti autorizzativi già in corso fino alla loro pubblicazione e nel rispetto della durata massima complessiva di 180 giorni.
Stato di vigenza e profili di obsolescenza
Parte della disciplina risulta non più utilizzabile in concreto: il comma relativo all’autorizzazione semplificata per impianti fino a 1 MW è stato dichiarato illegittimo e poi abrogato; inoltre la Corte costituzionale ha esteso la declaratoria di illegittimità anche ad ulteriori previsioni sulle aree non idonee. Resta comunque la cornice generale della legge per gli aspetti non caducati, soprattutto in relazione alle linee guida, alle garanzie e alla revoca dell’autorizzazione unica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 ago 2009L.R. Molise 21/2009
- Legge · 12 ago 2009L.R. Molise 23/2009
- Legge · 21 set 2009L.R. Molise 24/2009
- Legge · 12 giu 2009L.R. Molise 18/2009
- Legge · 12 giu 2009L.R. Molise 19/2009
- Legge · 9 ott 2009L.R. Molise 26/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →