Cassazione Civile, Ordinanza n. 13330/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due coniugi avevano agito davanti al Giudice di pace contro un Comune chiedendo il risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno asseritamente subito per aver dovuto sostenere la spesa di un professionista incaricato di impugnare davanti al giudice tributario una cartella esattoriale relativa a un presunto debito ICI. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento della somma corrispondente al compenso professionale. In appello il Comune aveva ottenuto la rimessione in termini per l’iscrizione a ruolo dell’impugnazione, nonostante questa fosse tardiva, allegando un certificato medico. Il Tribunale di Lecce, ritenuto il passaggio in giudicato della decisione tributaria che aveva annullato la cartella con compensazione integrale delle spese, ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria sul rilievo che la pretesa, pur qualificata come danno aquiliano, era assorbita dalla disciplina delle spese di lite contenuta nella sentenza tributaria e coperta dal giudicato; ha aggiunto che neppure una qualificazione ex art. 96 c.p.c. avrebbe consentito di proporre un’autonoma causa petendi. I ricorrenti hanno impugnato con sei motivi: 1) illegittimità della rimessione in termini per tardività dell’istanza; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il Tribunale deciso oltre la domanda; 3) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria riferita a spese stragiudiziali; 4) falsa applicazione degli artt. 90 ss. c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. per le stesse spese stragiudiziali; 5) e 6) erronea ricondotta della pretesa al regime delle spese processuali, sostenendo che si trattasse di danno ingiusto autonomamente risarcibile per condotta dolosa o gravemente colposa. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alle spese stragiudiziali per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e inammissibili gli altri motivi perché non colpivano la ratio decidendi: la pronuncia sulle spese legali ex artt. 90 ss. c.p.c. è accessoria rispetto alla decisione di merito e non può essere trasformata in autonoma domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.; la Corte ha richiamato, in chiave analogica, la giurisprudenza sulla domanda ex art. 96 c.p.c., anch’essa accessoria e non cumulabile come autonoma azione risarcitoria rispetto al giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la decisione del Tribunale che aveva ritenuto improcedibile la domanda ex art. 2043 c.c. proposta per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’impugnazione della cartella esattoriale, perché tale pretesa era assorbita dalla disciplina delle spese processuali della sentenza tributaria passata in giudicato. Quanto ai motivi terzo e quarto, relativi alle spese stragiudiziali, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità del ricorso. Non sono state liquidate spese di legittimità perché l’intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la domanda risarcitoria non può essere utilizzata per aggirare la disciplina accessoria delle spese di lite quando il pregiudizio allegato coincide con spese legali connesse alla difesa in giudizio
richiamato dai ricorrenti in tema di rimessione in termini; la Corte ribadisce che l’istanza va proposta entro un termine ragionevolmente contenuto
richiamato dai ricorrenti per contestare la tardiva iscrizione a ruolo dell’appello e la rimessione in termini
invocato per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione, ma la censura non coglie la ratio decidendi
norma sul ricorso per cassazione richiamata per la formulazione dei motivi
i motivi sulle spese stragiudiziali sono stati dichiarati inammissibili per mancata specificazione e trascrizione degli elementi rilevanti
la pronuncia sulle spese legali è accessoria rispetto alla decisione di merito e non costituisce autonoma causa petendi risarcitoria
richiamato in via analogica: anche la domanda per lite temeraria resta accessoria alla pronuncia di merito e non è cumulabile come autonoma azione risarcitoria
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le spese legali sostenute per la difesa in un giudizio non possono, di regola, essere trasformate in un’autonoma domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. quando la loro regolazione è già avvenuta, con pronuncia accessoria, nel processo principale definito con giudicato.
- La pronuncia sulle spese di lite ha natura accessoria rispetto alla decisione di merito che definisce il giudizio; pertanto, una domanda che miri a riqualificare quelle stesse spese come danno ingiusto non supera il limite del giudicato e non introduce una causa petendi autonoma.
- Nel ricorso per cassazione i motivi che investono spese stragiudiziali o altre poste di danno devono rispettare puntualmente l’art. 366 n. 6 c.p.c., indicando specificamente il contenuto della domanda e il modo in cui essa è stata dedotta nei gradi di merito.
- La censura in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull’accessorietà della statuizione sulle spese rispetto al giudizio principale, non è sufficiente contestare in astratto la qualificazione della pretesa come risarcitoria.
- Anche la domanda di danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., richiamata per analogia, è accessoria al giudizio di merito e non può essere proposta come azione autonoma cumulabile o alternativa rispetto alla regolazione delle spese processuali.
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