Cassazione Penale, Sentenza n. 3831/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 08/05/2024 con cui il GIP ha restituito gli atti al pubblico ministero (provvedimento incentrato sulla verifica delle forme di deposito, correlato a un presunto malfunzionamento del sistema informatico). Il PM ha chiesto l'annullamento con rinvio sostenendo l'illegittimità del provvedimento e l'ostacolo determinato dal malfunzionamento telematico alla regolare proposizione della richiesta di archiviazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sia abnorme e non rientri nelle ipotesi che giustificano la cassazione ai sensi del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.). Il giudice ha osservato che la restituzione degli atti al PM ha natura interlocutoria e trova fondamento nelle norme processuali (ad es. artt. 410 e 411 c.p.p.), non determinando una stasi insuperabile del procedimento: il PM può reiterare la richiesta di archiviazione una volta ripristinate le condizioni formali. Il presunto malfunzionamento del sistema informatico, e il provvedimento amministrativo del Procuratore sulla materia, risultano estranei al thema decidendum e non incidono sull'impugnabilità del decreto. Non sono state disposte ulteriori statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., non essendo intervenuta parte privata.
Norme richiamate
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: se la legge non prevede un rimedio contro un provvedimento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto; qui la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorre.
artt. 410 e 411 cod. proc. pen.
Prevedono, nel segmento procedimentale collegato alla richiesta di archiviazione, la possibilità di atti relativi alla verifica delle forme e di restituzione degli atti. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato rientri in tali disposizioni e non sia estraneo al sistema processuale.
art. 107-bis disp. att. c.p.p.
Regola la trasmissione degli elenchi mensili relativi a denunce a carico di ignoti e la procedura cumulativa. La Corte ha ricordato che la modalità cumulativa è prevista per i procedimenti contro ignoti, ma la restituzione degli atti non impedisce la reiterazione della richiesta da parte del PM.
Stabilisce che le archiviazioni relative a ignoti seriali siano pronunciate cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi. La norma conferma che la modalità cumulativa è legale e la restituzione degli atti non la vanifica.
Prevede determinate statuizioni non applicate nel caso concreto in quanto il ricorso non è stato proposto da parte privata; la Corte ha quindi escluso ulteriori provvedimenti di cui a tale articolo.
Richiamato a titolo esemplificativo (giurisprudenza) per affermare che l'invito del giudice a verificare la particolare tenuità del fatto non costituisce invasione di competenze. Serve a mostrare che taluni richiami del giudice all'organo requirente sono compatibili con il sistema.
Massime di principio
- Il pubblico ministero non può impugnare per cassazione un provvedimento per il quale la legge non prevede un rimedio, salvo che l'atto sia 'abnorme' secondo la rigorosa nozione giurisprudenziale (carenza di potere in astratto o esercizio del potere in concreto al di la di ogni ragionevole limite, oppure stasi processuale che imponga al PM di compiere un atto nullo).
- La restituzione degli atti al PM per vizi formali o per verifiche collegate a malfunzionamenti tecnici non è, di per sé, abnorme e non blocca definitivamente il procedimento: il PM può reiterare la richiesta correttamente formata.
- Il malfunzionamento del sistema informatico, anche se rilevante sotto il profilo organizzativo, non sposta automaticamente il thema decidendum e non trasforma in impugnabile un atto che per legge non ammette rimedio, salvo prova di un vulnus che integri abnormità funzionale (stasi insuperabile derivante dall'adempimento di un atto nullo).
- Gli atti di natura amministrativa o organizzativa (ad es. provvedimenti interni sulla gestione del sistema telematico) sono sindacabili prevalentemente in sede amministrativa e non sono automaticamente contestabili con rimedi penali di legittimità.
- In presenza di procedimenti contro ignoti e di richieste cumulative ex art. 107-bis disp. att. c.p.p., la modalità cumulativa è quella prevista dalla legge; la restituzione degli atti al PM non impedisce la riproposizione del medesimo atto nel rispetto delle forme.
- Se si ritiene che un provvedimento giudiziale imponga l'adempimento futuro di un atto nullo che paralizzi il processo, il PM potrà tentare la via della cassazione per abnormità; tuttavia la soglia per riconoscere l'abnormità è elevata e richiede elementi chiari di eccesso o deviazione funzionale.
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