Cassazione Penale, Sentenza n. 8587/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per reati-fine (rapina aggravata per entrambi e, per Amoroso, estorsione aggravata e continuata), contestando: carenza e genericità degli indizi e delle dichiarazioni del collaboratore Giuliano Salvatore; insufficiente riscontro probatorio (intercettazioni, videoriprese e riconoscimenti fotografici) rispetto alle accuse; difformità tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del collaboratore sulla rapina; inidoneità a provare l'aggravante del "metodo mafioso" e la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una nuova valutazione dei fatti e infondati i profili di diritto sollevati. Il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato esaustivamente e logicamente la misura cautelare, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore "Giuliano" e i molteplici riscontri (intercettazioni, videoriprese, riconoscimenti della persona offesa, dichiarazioni di vittime e riferimenti a precedenti attività intimidatorie) che comprovano l'appartenenza e il ruolo apicale dei ricorrenti nella "Paranza di San Gaetano" collegata al clan Mazzarella. Ha ritenuto provate anche la rapina (per entrambi) e l'estorsione (per Amoroso) nella fase cautelare, nonché l'operatività del metodo mafioso e la sussistenza delle esigenze cautelari. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese e disposta comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore, integrate da riscontri indiziari (intercettazioni, videoriprese, riconoscimenti), costituiscano base sufficiente per ravvisare gravi indizi di appartenenza stabile al sodalizio mafioso; per i reati associativi non è necessario che i riscontri riguardino specifiche azioni individuali, ma possono emergere da frequenti rapporti e messa a disposizione per fini comuni.
Richiamato come norma procedurale rilevante nella fase cautelare; la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'apprezzamento delle risultanze probatorie ai sensi di tale disciplina.
Norma relativa ai criteri di valutazione degli indizi: la Corte ha limitato il proprio esame a verificare la logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, senza riesaminare i fatti.
La pronuncia conferma che le dichiarazioni della persona offesa, integrate da altri riscontri, possono essere idonee a fondare gravi indizi di rapina aggravata nella fase cautelare.
Applicata per valutare gli indizi in ordine all'estorsione contestata ad Amoroso; la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni del collaboratore e i riscontri con le dichiarazioni della vittima e le intercettazioni.
Riguarda l'aggravante del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che modalità intimidatorie, l'appartenenza al clan e le azioni evocative di forza e controllo possano giustificare l'applicazione dell'aggravante nella fase cautelare.
Ricondotto per ricordare che i riscontri alle dichiarazioni di un chiamante in correità possono consistere in qualsiasi dato probatorio autonomo avente valenza individualizzante; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tali riscontri per sostenere l'accusa associativa.
Richiamata la doppia presunzione (relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della misura carceraria alla tutela delle stesse): il Tribunale del riesame ha valutato che le esigenze cautelari persistessero e che la carcerazione fosse adeguata.
Norma che disciplina l'esito della cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto.
comma 1-bis e comma 1-ter
Previsione procedurale relativa agli effetti del provvedimento cautelare sulla detenzione: la Corte ha ordinato la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti previsti dal comma citato.
Massime di principio
- In sede di cassazione sulle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logica della motivazione del giudice di merito; non è consentita una rivalutazione integrale e sostanziale degli elementi di fatto.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare gravi indizi di associazione mafiosa se accompagnate da riscontri autonomi e individualizzanti (intercettazioni, videoriprese, riconoscimenti fotografici, dichiarazioni delle vittime).
- Per i delitti associativi non è necessario che i riscontri concernano singole azioni attribuibili all'indagato: comportamenti ripetuti, frequenti rapporti con esponenti di spicco del gruppo e la percezione pubblica del ruolo possono dimostrare l'appartenenza stabile al sodalizio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, quando coerenti e non manifestamente inattendibili, possono costituire elemento probatorio decisivo in fase cautelare per reati come rapina ed estorsione, anche se non identificano tutti i partecipanti al fatto.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere desunta non solo da minacce esplicite ma anche dal contesto associativo, dalle modalità esecutive intimidatorie (es. presentarsi come forze dell'ordine) e dalla consolidata capacità di controllo del territorio.
- La sussistenza delle esigenze cautelari richiede valutazione attuale e concreta della pericolosità: la persistenza di adesione al sodalizio e riscontri investigativi recenti possono giustificare la custodia in carcere.
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