Cassazione Penale, Ordinanza n. 04385/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Lecce che lo aveva condannato per violazioni in materia di occupazione abusiva e tutela paesaggistico-ambientale, deducendo violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità. La Corte non affronta il merito della doglianza, perché rileva che il ricorso è stato proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla lettura e contestuale motivazione della sentenza, trattandosi di imputato assente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la sentenza di primo grado era stata letta e depositata con motivazione contestuale il 16/05/2024 e che il ricorso era stato depositato solo il 01/07/2024, dunque oltre il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione dell'imputato assente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma richiamata come base della condanna di merito; il testo non consente di ricostruirne ulteriormente la portata applicata nel caso concreto
norma richiamata come base della condanna di merito; il testo non consente di ricostruirne ulteriormente la portata applicata nel caso concreto
norma richiamata come base della condanna di merito in materia di tutela dei beni paesaggistici; dal testo non emergono ulteriori specificazioni
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- Quando la sentenza è stata letta e depositata con motivazione contestuale, il termine per impugnare decorre da tale data; se l'imputato è assente, opera il termine di 30 giorni indicato nel provvedimento.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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