Cassazione Civile, Ordinanza n. 09964/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno e dai connessi profili di responsabilità civile per omessa gestione dell’emergenza. In sede penale era stato accertato che il sindaco pro tempore del Comune aveva tenuto condotte omissive e commissive colpose, ritenute causalmente rilevanti per la morte di numerose persone. In sede civile, un danneggiato, quale erede della vittima, aveva ottenuto il risarcimento del danno non patrimoniale e le amministrazioni statali erano state condannate in solido con il sindaco e il Comune; le amministrazioni avevano quindi esercitato azione di regresso nei confronti del sindaco e del Comune. Il Tribunale aveva accolto il regresso verso il sindaco ma non verso il Comune; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto del regresso nei confronti dell’ente locale. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni deducevano violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 d.P.R. n. 3/1957, 185 c.p., 2043 e 2055 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la responsabilità del Comune come responsabilità per fatto altrui anziché come responsabilità diretta per fatto proprio colpevole, con conseguente erronea esclusione dell’azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c.; con il secondo motivo, in via subordinata, deducevano analoga violazione degli artt. 185 c.p., 2049 e 2055 c.c. Il Comune eccepiva inoltre tardività del ricorso per cassazione per asserita mancanza della data di pubblicazione sulla copia della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che la sentenza recasse la data di pubblicazione e che il ricorso fosse stato notificato tempestivamente. Nel merito ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione. La Corte ha affermato che la condotta del sindaco, consistita nell’omesso esercizio di poteri autoritativi e in comunicazioni rassicuranti alla popolazione durante l’emergenza, integra attività istituzionale imputabile al Comune per immedesimazione organica e quindi responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., non già mera responsabilità per fatto altrui; da ciò discende che non vi è ostacolo all’azione di regresso delle amministrazioni statali ai sensi dell’art. 2055, comma 2, c.c. Resta demandato al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come fondamento della responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi organi.
artt. 22 e 23 d.P.R. n. 3/1957
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di responsabilità e regresso nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione.
Richiamato per il collegamento tra reato e obbligazione risarcitoria civile.
La Corte lo qualifica come norma che fonda la responsabilità diretta della pubblica amministrazione quando il fatto penalmente illecito dell’agente sia espressione di immedesimazione organica, anche in caso di omesso esercizio del potere autoritativo.
Richiamato in via subordinata dai ricorrenti e dalla Corte come criterio di responsabilità indiretta per fatto del dipendente, distinto dalla responsabilità diretta dell’ente.
La Corte ribadisce che, una volta riconosciuta la responsabilità diretta dell’ente, il riparto interno tra coobbligati e l’azione di regresso sono regolati da questa norma e dalle regole sull’allegazione e prova del relativo concorso di colpa.
Richiamato in relazione all’eccezione di tardività del ricorso per cassazione.
Richiamato per rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di tardività sollevata solo con memoria.
Indicato come rito camerale seguito per la decisione.
Richiamato per il provvedimento decisorio del Tribunale in primo grado.
Richiamato nel capo penale relativo alla condanna per omicidio colposo plurimo.
Richiamato nel capo penale relativo al nesso causale omissivo.
Richiamato per la fattispecie di omicidio colposo plurimo oggetto del precedente penale.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione risponde direttamente ex art. 2043 c.c. del fatto penalmente illecito del proprio organo o dipendente non solo quando la condotta si estrinsechi in un formale provvedimento amministrativo, ma anche quando consista nell’illegittimo omesso esercizio di un potere autoritativo.
- Ai fini dell’immedesimazione organica, l’omissione di un provvedimento dovuto non è attività meramente materiale, ma condotta istituzionale imputabile all’ente quando l’agente operi nell’esercizio, seppur scorretto o omesso, delle funzioni pubbliche attribuitegli.
- Le dichiarazioni o comunicazioni rese alla collettività dall’organo pubblico durante la gestione dell’emergenza, se compiute nell’ambito delle attribuzioni istituzionali, sono ricondotte alla sfera funzionale dell’ente e possono fondarne la responsabilità diretta.
- Accertata la responsabilità diretta di più soggetti coobbligati verso il danneggiato, il regresso interno tra essi è regolato dall’art. 2055 c.c., con conseguente necessità di ripartire il peso del debito secondo il concorso di colpa e i relativi oneri di allegazione e prova.
- L’eccezione di tardività del ricorso per cassazione va scrutinata sulla base degli atti e dei termini effettivamente decorrenti dalla pubblicazione della sentenza; se proposta solo con memoria e comunque smentita dalla data di pubblicazione risultante dagli atti, non può essere accolta.
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