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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 18.597,12 vantato per compensi professionali in materia contabile e fiscale. Il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione perché non risultava provata la riferibilità soggettiva alla società poi fallita della convenzione di incarico del 20 maggio 2014: il documento risultava sottoscritto in calce sotto la denominazione di un’altra società, pur essendo il firmatario indicato in intestazione come legale rappresentante della società fallita. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1433 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe verificato se l’erronea indicazione del soggetto contraente potesse essere superata ricostruendo la comune intenzione delle parti e valorizzando gli elementi interni alla scrittura. In via subordinata ha dedotto anche violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo un’erronea percezione del contenuto della prova relativa alla sottoscrizione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché il Tribunale aveva effettivamente escluso la riconducibilità del contratto alla società fallita in base al dato della sottoscrizione della convenzione sotto la denominazione di altra società. La censura sulle regole ermeneutiche è stata reputata generica, perché non indicava in modo specifico quale canone interpretativo fosse stato violato, mirando in sostanza a contestare il risultato interpretativo, che è giudizio di fatto riservato al merito. Il richiamo all’art. 1433 c.c. è stato giudicato non intelligibile. La doglianza ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta inidonea, perché la violazione di tale norma può essere denunciata in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dei limiti legali, e non già per contestare la valutazione del materiale istruttorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come canone di ermeneutica contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica perché non individua specificamente il criterio asseritamente violato.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra le norme sull’interpretazione del contratto; la doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto diretta al risultato interpretativo e non alla violazione di uno specifico canone.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra le norme sull’interpretazione del contratto; il motivo non ha specificato in che modo il criterio sarebbe stato violato.

  • art. 1433 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto non comprensibile, perché la parte non ha spiegato in che modo la norma sarebbe stata violata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma, in cassazione, può essere dedotta solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti di legge, non già per contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è inammissibile quando non indichi specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e si risolva nella mera contestazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
  • L’accertamento della riferibilità soggettiva di un contratto a una determinata parte è questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti, non mediante una diversa lettura del documento e delle prove.
  • La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti legali; non è invece ammissibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il richiamo a una norma sostanziale è inidoneo se non è accompagnato dall’indicazione del modo concreto in cui la norma sarebbe stata violata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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