Cassazione Civile, Ordinanza n. 40849/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia assicurativa nei confronti di due soggetti che avevano sottoscritto una controgaranzia a prima richiesta collegata a una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di un appalto pubblico. L’appalto principale, intercorso tra una società appaltatrice e un’amministrazione statale, era stato dichiarato risolto con sentenza passata in giudicato, con accertamento del diritto dell’ente pubblico a incamerare la cauzione e conseguente escussione della garanzia. I debitori ingiunti si opponevano sostenendo: l’inopponibilità del giudicato formatosi nel giudizio tra amministrazione e appaltatore, perché non vi avevano partecipato; la nullità/annullabilità del loro impegno per violenza morale; l’inefficacia o non operatività della garanzia dopo la risoluzione del contratto principale; l’estraneità delle somme richieste rispetto alla copertura; la necessità di una doppia sottoscrizione della clausola; e l’erronea qualificazione del rapporto come autonoma garanzia. La Corte d’appello aveva però ritenuto che sia la polizza principale sia la controgaranzia fossero garanzie autonome, pattuite "a prima o semplice richiesta", con rinuncia alle eccezioni, e aveva respinto tutte le censure. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti nove motivi, concentrati soprattutto su: vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita riqualificazione non richiesta; violazione delle norme su fideiussione e garanzia personale; novità/infondatezza dell’eccezione sulla doppia sottoscrizione; inopponibilità del giudicato e pretesa estinzione della garanzia per risoluzione del rapporto principale; prescrizione e fondatezza dell’annullabilità per violenza morale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle clausole come contratto autonomo di garanzia, valorizzando la formula "a prima richiesta e senza eccezioni" e il contenuto complessivo delle pattuizioni, e ha giudicato inammissibili o infondati i motivi che miravano a sovvertire tale qualificazione senza riprodurre puntualmente le clausole contrattuali. Ha poi escluso che il giudicato sulla risoluzione dell’appalto fosse opponibile alla garanzia autonoma o che la risoluzione facesse venir meno la pretesa del garante, poiché la garanzia era stata proprio prestata per coprire l’inadempimento del rapporto principale. Ha inoltre confermato la tardività e infondatezza dell’eccezione sulla doppia sottoscrizione, nonché l’infondatezza della censura relativa alla violenza morale, perché la questione era stata trattata come prescritta e comunque non provata. La Corte ha infine condannato i ricorrenti alle spese e, ravvisando pretestuosità dell’impugnazione, ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, oltre agli ulteriori oneri contributivi di legge.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale non era scrutinabile nei limiti del caso, anche per il divieto connesso al giudizio di appello definito ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma era già coerente con il contenuto delle pattuizioni e con la decisione di merito.
Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la qualificazione della garanzia come autonoma, non come fideiussione accessoria.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la clausola di pagamento a prima richiesta senza eccezioni fosse compatibile con l’autonomia della garanzia.
Le censure nuove in appello sulla doppia sottoscrizione sono state reputate inammissibili perché introdotte tardivamente.
Le doglianze erano inammissibili anche per mancata trascrizione completa delle clausole contrattuali rilevanti.
Applicabile d’ufficio in caso di soccombenza; richiede una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa nella proposizione o resistenza in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" è, di regola, indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione, salvo una evidente discrasia con l’intero contenuto negoziale.
- Quando si contesta in cassazione l’interpretazione di una clausola contrattuale, è necessario trascrivere puntualmente le pattuizioni rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L’interpretazione del contratto è giudizio di merito: in sede di legittimità non basta prospettare una lettura alternativa, occorrendo dimostrare che quella accolta sia giuridicamente o logicamente non plausibile.
- In presenza di garanzia autonoma, l’escussione non è normalmente paralizzata dalle eccezioni relative al rapporto principale, né dalla risoluzione di quest’ultimo, se la garanzia è stata prestata proprio per coprire l’inadempimento del rapporto garantito.
- Le eccezioni processuali o di invalidità introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili; inoltre, la clausola che non sia vessatoria non richiede sottoscrizione specifica.
- La deduzione di vizio del consenso, per essere utile in cassazione, deve confrontarsi con la motivazione sulla decorrenza del termine e con l’accertamento di fatto circa la prova della violenza o del dolo.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d’ufficio quando l’impugnazione risulti oggettivamente pretestuosa, a prescindere dalla prova del dolo o della colpa grave.
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