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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25993/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società che aveva acquisito il 100% delle azioni di una società industriale gravata da forte indebitamento e stava tentando, tramite un accordo quadro con le banche creditrici, di completare un'operazione di risanamento e acquisizione. Secondo l'attrice, il gruppo automobilistico convenuto avrebbe posto in essere una condotta coordinata e finalizzata a screditarla presso le banche e a impedirle di portare a termine l'operazione, anche per sostituirsi ad essa nel controllo della società target. Le condotte denunciate includevano: una lettera inviata alle banche creditrici, ritenuta dalla ricorrente denigratoria e minacciosa; dichiarazioni attribuite all'amministratore delegato del gruppo automobilistico in un incontro con advisor finanziari; una denuncia penale presentata dal convenuto contro il legale rappresentante dell'attrice, ritenuta pretestuosa; ulteriori pressioni presso gli istituti di credito; e operazioni societarie successive che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito al convenuto di assumere il controllo di fatto della società target. La Corte d'appello aveva escluso l'illiceità della condotta e la ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: violazione dell'art. 2043 c.c. per errata esclusione della responsabilità aquiliana; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per valutazione atomistica e non complessiva delle prove; errata qualificazione della lettera del 29 giugno 2006 come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; errata sussunzione della lettera del 17 luglio 2006 alle banche come fatto illecito e come espressione di un indebito discredito commerciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato tutti i fatti allegati e le risultanze istruttorie, giungendo in modo logicamente argomentato alla conclusione che nel comportamento del gruppo convenuto non vi fosse alcun illecito. Le censure della ricorrente sono state considerate, in sostanza, una mera contrapposizione della propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la loro violazione è configurabile solo in ipotesi specifiche, non già quando si contesti la ricostruzione valutativa del materiale probatorio. Anche la doglianza sulla prova presuntiva è stata ritenuta inammissibilmente orientata a ottenere un diverso apprezzamento del merito, senza evidenziare un'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio. Ne è derivata la conferma della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede la sussunzione dei fatti allegati in una condotta illecita e causalmente dannosa; la mera diversa lettura dei fatti non consente di sovvertire in cassazione l'apprezzamento di merito se logicamente motivato.

  • art. 1454 c.c.

    La qualificazione della lettera come diffida ad adempiere o come minaccia attiene all'accertamento di merito; la censura non può risolversi in una diversa interpretazione del contenuto dell'atto senza evidenziare un vizio giuridico della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disconosce quelle ritualmente introdotte; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o applica la regola del prudente apprezzamento a una prova soggetta a criterio legale, non quando si contesta il peso assegnato agli elementi istruttori.

  • art. 2727 c.c.

    In tema di presunzioni, il sindacato di legittimità può investire l'errore sulla gravità, precisione e concordanza dell'inferenza, non la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di merito deve prima valutare analiticamente i singoli indizi e poi apprezzarli complessivamente; in cassazione è censurabile solo un ragionamento presuntivo intrinsecamente illogico o fondato su indizi privi dei requisiti legali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge consente il controllo sulla sussunzione e sull'errore di diritto, non la richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, viene attestata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. 10/06/2016, n. 11892

    Richiamata per delimitare i casi di violazione dell'art. 116 c.p.c.

  • Cass. 21/03/2022, n. 9054

    Richiamata per affermare il metodo di valutazione complessiva degli indizi nella prova presuntiva.

  • Cass., Sez. U., 24/01/2018, n. 1785

    Richiamata per chiarire che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. riguarda l'uso di fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Cass. 02/11/2021, n. 31071

    Richiamata per distinguere la censura sul ragionamento presuntivo dalla mera richiesta di una diversa ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione dell'art. 2043 c.c. non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e completa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: non basta contestare il peso attribuito alle prove, ma occorre denunciare l'utilizzo di prove non introdotte, il mancato esame di prove ritualmente acquisite o l'erronea attribuzione di valore legale a una prova.
  • Nella prova per presunzioni, il giudice deve prima selezionare gli indizi dotati di precisione, gravità e rilevanza e poi valutarli complessivamente; in cassazione è denunciabile solo un ragionamento presuntivo manifestamente illogico o basato su indizi giuridicamente inidonei.
  • La qualificazione di una comunicazione scritta come diffida, minaccia o altro atto rilevante ai fini della responsabilità è questione di merito, sindacabile in cassazione solo per errore di diritto o motivazione apparente, non per una diversa interpretazione del contenuto documentale.
  • Per dedurre in cassazione un vizio di sussunzione o di violazione di legge occorre evidenziare un errore nel paradigma normativo applicato, non una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o dell'attendibilità delle fonti probatorie.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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