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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38403/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia del 06/03/2023. L'indagine riguardava presunte attività di spaccio (artt. 110, 81 c.p.; art. 73 d.P.R. 309/1990, capi a e b). Il ricorrente, tramite difensori, deduceva: (i) inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da acquirenti e soggetti coinvolti per violazione dell'art. 63 c.p.p.; (ii) insufficienza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p.; (iii) qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 per esiguità quantitativa; (iv) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p.; (v) eccessiva gravità della misura e violazione dell'art. 275 c.p.p., nonché mancanza di motivazione adeguata.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni, richiamando la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni autoindiziarie rese da persone non indagate sono inutilizzabili solo nei confronti del dichiarante ma possono essere utilizzate contro terzi. Ha confermato l'esistenza di gravi indizi sulla base di plurimi elementi (riprese e appostamenti, sequestri su acquirenti, presenza di tre tipi di stupefacente, strumenti per il confezionamento, telecamere interne, ingente denaro, comportamento sistematico) e ha escluso la riconducibilità alla lieve entità ex art. 73 comma 5, operando la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza. Ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (rischio attuale e concreto di reiterazione) valutando la personalità, i precedenti e la modalità organizzata dell'attività di spaccio. Infine ha considerato adeguata la misura cautelare, non viziata da manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La corte ha escluso l'applicabilità della deroga di lieve entità del comma 5, ritenendo necessario valutare complessivamente quantità, qualità, modalità, strumenti e professionalità dell'attività per escludere la lieve entità

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75

    Le segnalazioni e i sequestri ex art. 75 hanno costituito riscontri utili alle indagini e alle argomentazioni sullo spaccio; le dichiarazioni raccolte nell'ambito di tali verbali sono state considerate utilizzabili nei confronti del ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 63

    Le dichiarazioni autoindiziarie rese da persone non indagate non sono utilizzabili contro il dichiarante ma sono pienamente utilizzabili contro terzi; pertanto le sommarie informazioni rese dagli assuntori sono state ritenute utilizzabili contro il Gualano

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Il tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di elementi indiziari concreti e plurimi (riprese, sequestri, riscontri testimoniali e oggettivi)

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Il requisito dell'attualità del pericolo è interpretato come rischio concreto e attuale di reiterazione, valutato prognosticamente alla luce della personalità, dei precedenti e delle modalità dell'attività illecita

  • Codice di procedura penale, art. 275

    L'impugnazione circa l'eccessività della misura cautelare è stata rigettata: il giudice ha valutato la misura in rapporto alla personalità del soggetto, ai precedenti e alla necessità di tutela dell'interesse pubblico

  • Codice di procedura penale, art. 280

    La motivazione del giudice della cautela è stata ritenuta non viziata da manifesta illogicità, sufficiente a giustificare la misura adottata

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    La cancelleria è incaricata degli adempimenti consequenziali alla sentenza, come disposto d'ufficio dal Tribunale

Massime di principio

  • Le dichiarazioni autoindiziarie rese da soggetti non indagati (es. acquirenti) non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma possono essere utilizzate come indizio nei confronti di terzi coinvolti nell'inchiesta
  • Per riconoscere l'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 occorre una valutazione complessiva: tipo e quantità della sostanza, modalità, strumenti, organizzazione e professionalità dell'attività; la mera esiguità materiale non è determinante se sussistono altri elementi che configurano un'attività sistematica
  • Il requisito dell'attualità del pericolo cautelare si valuta prognosticamente sulla probabilità di reiterazione del reato, tenendo conto della personalità dell'indagato, dei precedenti e del contesto socio-ambientale
  • Il giudice del riesame può confermare le valutazioni del GIP richiamandone le argomentazioni; l'annullamento richiede vizi di motivazione o manifesta illogicità nell'analisi
  • Elementi indiziari di natura tecnica e oggettiva (video, telecamere, strumenti per confezionamento, sequestri su acquirenti, disponibilità di denaro) possono essere cumulati per fondare il giudizio sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari
  • La misura cautelare può essere ritenuta proporzionata anche se grave quando emerge una personalità incline alla recidiva o comportamenti che hanno dimostrato inosservanza di prescrizioni precedenti

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