Cassazione Civile, Ordinanza n. 17249/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa a Ires per l’anno 2001. Con l’unico motivo deduceva omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo e violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito all’appellante la mancata riferibilità dei motivi ai capi della sentenza impugnata, mentre l’errore sull’individuazione della cartella sarebbe stato della CTP; secondo il ricorrente, si trattava di mero errore materiale/di trascrizione, da correggere, e non di causa di inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili: perché non riconducibile in modo chiaro ad alcuna delle ipotesi tassative di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c.; perché cumulava in modo non separato censure di vizio motivazionale e violazione di legge; perché non era pertinente alla ratio della decisione impugnata, fondata sulla mancanza di specificità e riferibilità dei motivi di appello, censura che avrebbe dovuto essere veicolata, se del caso, come violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992; infine, perché il ricorso difettava di specificità, non riproducendo né indicando gli atti rilevanti, in particolare l’atto di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso per cassazione devono essere riconducibili alle ipotesi tassative previste dalla norma; una doglianza non inquadrabile in tali categorie è inammissibile.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La censura contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e di riferibilità ai capi della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposta denunciando la violazione di questa disposizione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere formulato in modo specifico e riconducibile a una delle censure tipizzate dall’art. 360 c.p.c.; la mera esposizione di doglianze eterogenee e cumulative ne determina l’inammissibilità.
- Quando si contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello nel processo tributario per difetto di specificità, la censura deve investire direttamente la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
- Il ricorso deve consentire alla Corte il controllo immediato delle questioni dedotte: la mancata trascrizione o individuazione degli atti rilevanti, in particolare dell’atto di appello, comporta difetto di specificità.
- Un preteso errore materiale della sentenza di primo grado non basta, di per sé, a superare la declaratoria di inammissibilità dell’appello se tale errore non risulta specificamente dedotto e contestato nei gradi di merito e nel ricorso per cassazione.
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