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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2464/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Luana Chelo avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Sassari che l'aveva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 493-ter c.p. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello perché nell'atto di impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). Il difensore ha denunciato violazioni di norme costituzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 CEDU), invocando il principio del favor impugnationis e lamentando che la Corte non abbia tentato la notificazione presso l'indirizzo di residenza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15/2024) secondo cui la disposizione si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente nel fascicolo; nel caso di specie non era presente né allegata alcuna indicazione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., richiamando giurisprudenza di legittimità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    Norma procedurale introdotta dal d.lgs. 150/2022 che dispone, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Corte ha interpretato la norma come requisito formale vincolante, sebbene suscettibile di essere assolto anche tramite richiamo espresso e specifico a una dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma che disciplina il reato per il quale la ricorrente era stata dichiarata colpevole in primo grado; qui richiamata solo come fatto processuale di riferimento.

  • d.lgs. 150/2022, art. 33 lett. d)

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (Riforma Cartabia). La Corte ne riconosce l'applicazione alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Norma che ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; la Corte osserva tuttavia che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, secondo le Sezioni Unite.

  • Informazione provvisoria Sezioni Unite n. 15/2024 (24/10/2024)

    "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"; "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione"

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la regola era applicabile alle impugnazioni presentate entro il termine indicato e che l'onere formale può essere assolto tramite un richiamo chiaro ad una dichiarazione/elezione già depositata nel fascicolo.

  • Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (Rv. 285900)

    "tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore"

    La giurisprudenza di legittimità ritiene le disposizioni compatibili con gli artt. 24, 27 e 111 della Costituzione: regolano modalità formali dell'esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non incidono sul diritto sostanziale di difesa o sulla presunzione di non colpevolezza.

  • Articoli Costituzionali richiamati (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) e art. 6 CEDU

    Richiamati dalle parti per contestare la legittimità costituzionale e la conformità alla CEDU della regola; la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza che considera la norma una regolazione procedurale delle modalità di impugnazione da parte del difensore.

Massime di principio

  • L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia) è una norma procedurale formale che impone, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, salvo che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo.
  • Se l'atto di impugnazione non contiene né la dichiarazione/elezione né un chiaro richiamo alla sua presenza nel fascicolo, la Corte d'appello può dichiarare l'impugnazione inammissibile senza che il giudice sia tenuto a tentare preventivamente notificazioni all'indirizzo di residenza.
  • Le censure costituzionali relative ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, generalmente manifestamente infondate: la norma disciplina modalità formali attribuite al difensore e non impedisce il diritto sostanziale di difesa dell'imputato.
  • In presenza di normativa transitoria o di abrogazione successiva, valutare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto ai termini di applicazione della regola (nel caso concreto, applicabilità sino al 24/08/2024 secondo le Sezioni Unite).
  • Prassi consigliata per i difensori: depositare sempre insieme all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio, oppure indicare espressamente e specificamente la collocazione nel fascicolo della dichiarazione/e elezione già effettuata, per evitare il rischio di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese e ammende).
  • Se l'omissione è rilevata, valutare tempestivamente possibili rimedi processuali (es. regolarizzazione ove consentita, impugnazione alternativa o istanze al giudice) tenendo conto dei termini e della concreta disciplina transitoria vigente.

Testo integrale

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