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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05077/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessori)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessorio promosso per reintegrare il possesso di una servite0 di passaggio che sarebbe stata impedita dalla posa di una rete di recinzione sul fondo servente. In primo grado il tribunale aveva ritenuto inammissibile la fase di merito possessorio perche9 introdotta con citazione e non con istanza; la corte d'appello ha invece ritenuto ammissibile la prosecuzione del procedimento, e ha confermato la tutela possessoria. I soccombenti hanno proposto ricorso principale con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di assenza di animus spoliandi, sostenendo che la recinzione era stata apposta con il consenso del dante causa dell'attore; 2) erroneo riconoscimento in capo all'attore del possesso della servite0 quando ancora non era proprietario del fondo dominante, avendo solo fatto uso saltuario del passaggio; 3) erronea applicazione dell'art. 1146 c.c. sul cumulo del possesso del successore a titolo particolare con quello del dante causa, in assenza di un effettivo rapporto di fatto dell'acquirente con la servite0 e perche9 il dante causa sarebbe gie0 stato spogliato prima della vendita; 4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente sulla sussistenza dell'animus spoliandi e sulla relazione di fatto dell'acquirente con la servite0. Il resistente ha proposto ricorso incidentale contro la ritenuta ammissibilite0 della fase di merito possessorio introdotta con citazione anziche9 con istanza ex art. 703 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo ammissibile l'introduzione della fase di merito possessorio con atto di citazione quando l'atto sia tempestivo, idoneo allo scopo e non vi sia una forma imposta dalla legge; ha invece accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, reputando la motivazione della corte d'appello apparente sulla legittimazione dell'attore ad agire in reintegrazione del possesso della servite0, perche9 non erano state esaminate in modo effettivo le circostanze decisive del successivo acquisto del fondo dominante e del pregresso uso solo occasionale del passaggio. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata e8 stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. e8 stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    La prosecuzione del giudizio possessorio per il merito e8 rimessa a una nuova istanza di parte da proporsi entro sessanta giorni; tuttavia la forma dell'atto di impulso non e8 predeterminata dalla legge, sicche9 e8 sufficiente un atto tempestivo e idoneo allo scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale come norma di sanatoria; la Corte osserva che, nel caso concreto, la tempestivite0 e l'idoneite0 dell'atto bastano a renderlo ammissibile.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di conservazione/sanatoria degli atti processuali.

  • art. 121 c.p.c.

    Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma pif9 idonea al raggiungimento del loro scopo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge relative all'art. 703 c.p.c. e agli artt. 1140, 1146, 1168 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Parametrizza i vizi processuali, tra cui omessa pronuncia e nullite0 della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, il sindacato di legittimite0 sulla motivazione e8 ridotto al minimo costituzionale; e8 censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'animus spoliandi.

  • art. 1168 c.c.

    Individua i soggetti legittimati all'azione di reintegrazione del possesso: il possessore e il detentore qualificato/autonomo in relazione con la cosa al momento dello spoglio.

  • art. 1140 c.c.

    Definisce il possesso come potere di fatto corrispondente all'esercizio della propriete0 o di altro diritto reale; richiamato per qualificare la legittimazione all'azione possessorio.

  • art. 1146 c.c.

    Il successore a titolo particolare puf2 unire al proprio possesso quello del dante causa, ma solo se vi sia un effettivo rapporto di fatto dell'acquirente con il bene o con la situazione possessoria considerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte de0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento possessorio, la fase di merito puf2 essere introdotta con un atto diverso dall'istanza tipizzata se la legge non impone una forma determinata, purche9 l'atto sia tempestivo, contenga gli elementi essenziali e sia idoneo a raggiungere lo scopo processuale.
  • L'azione di reintegrazione del possesso spetta solo a chi sia possessore o detentore qualificato al momento dello spoglio; non e8 configurabile la legittimazione di chi acquisti successivamente il bene o il diritto se il dante causa era gie0 stato spogliato prima del trasferimento.
  • La motivazione e8 apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e omette di confrontarsi con circostanze di fatto decisive dedotte dalle parti.
  • Il successore a titolo particolare puf2 avvalersi dell'unione del possesso solo se la situazione possessoria del dante causa e il rapporto di fatto dell'acquirente con il bene consentano realmente la continuite0 del possesso; non basta un'affermazione apodittica dell'avvenuto esercizio della servite0.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione e8 limitato alle anomalie estreme che equivalgono a mancanza di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoServitf9
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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