Cassazione Civile, Ordinanza n. 21994/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un lodo irrituale emesso in relazione a un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto la partecipazione agli utili di una farmacia, stipulato molti anni prima tra le parti o loro danti causa. Il lodo aveva condannato il soggetto poi dante causa dei ricorrenti a restituire un apporto finanziario e a corrispondere una quota utili. Il lodo fu impugnato deducendo, tra l'altro, difetto di potestas judicandi degli arbitri, nullità del contratto di associazione in partecipazione, errore di fatto, abuso di potere, omissioni motivazionali, errata ricostruzione dei rapporti economici tra contratto di cessione dei diritti sulla farmacia e apporto finanziario, e illegittimità di una correzione del lodo. Nei giudizi di merito era inoltre coltivata opposizione a decreto ingiuntivo e una domanda riconvenzionale relativa ai canoni di immobili in comproprietà e a danni da deprezzamento. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 1711 c.c. per eccesso rispetto al mandato arbitrale, perché gli arbitri avrebbero esaminato il contratto di cessione dei diritti sulla farmacia quale diverso rapporto giuridico; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., per aver escluso l'errore di fatto sulla mancata contestazione del pagamento del corrispettivo della cessione; 3) violazione degli artt. 1416, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la prova del mancato pagamento e il superamento della quietanza richiedessero la simulazione, non dimostrabile con presunzioni o testimonianze; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e delle norme sulla prova, per l'errata interpretazione del contratto di cessione e della quietanza; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la disparità tra importi della cessione e dell'apporto finanziario, incompatibile con la compensazione; 6) violazione dell'art. 1344 c.c. e della disciplina farmaceutica, sostenendo che il contratto fosse nullo per frode alla legge in quanto volto a eludere la normativa sulle farmacie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito o dell'interpretazione degli elementi di fatto compiuta dagli arbitri e dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità in relazione al lodo irrituale se non nei limiti dell'errore di fatto essenziale e riconoscibile o del vizio motivazionale, non adeguatamente dedotti. In particolare, ha affermato che l'indagine sull'oggetto e sull'estensione del mandato arbitrale è riservata al merito; che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente; che non era deducibile in cassazione un errore di giudizio sotto forma di errore di fatto; che non erano sindacabili direttamente l'interpretazione del contratto di cessione e le regole probatorie sulla simulazione applicate dagli arbitri; e che il quinto motivo introduceva una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata. Quanto al sesto motivo, lo ha ritenuto infondato, ribadendo che il contratto di associazione in partecipazione avente a oggetto solo diritti di partecipazione economica in una farmacia non viola la disciplina che impedisce la scissione tra titolarità e gestione della farmacia, restando queste in capo al farmacista titolare. La ricorrente soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere che gli arbitri avessero ecceduto i limiti del mandato; la Corte ha escluso la censurabilità in cassazione della ricostruzione del mandato se non nei limiti dell'ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, ritenendo la motivazione autonoma, ampia e coerente.
artt. 1416 c.c., 2697 c.c. e 2729 c.c.
invocati per sostenere che la prova del mancato pagamento e il superamento della quietanza richiedessero la dimostrazione della simulazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro la valutazione probatoria degli arbitri e non contro un vero errore di fatto.
richiamati per contestare l'interpretazione del contratto di cessione; la Corte ha ribadito che l'arbitrato irrituale non è impugnabile per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale nei confronti dell'interpretazione compiuta dagli arbitri.
invocato per dedurre la nullità del contratto per frode alla legge; la Corte ha escluso la nullità, aderendo all'orientamento secondo cui l'associazione in partecipazione che attribuisca solo partecipazione economica, lasciando titolarità e gestione al farmacista, non contrasta con la disciplina sulle farmacie.
artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475
le disposizioni sono state lette come volte ad assicurare la titolarità e la gestione della farmacia a soggetti professionalmente qualificati, non escludendo patti che attribuiscano a terzi soltanto diritti di cointeressenza economica.
art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362
menzionato dalla sentenza d'appello; la Corte di cassazione ha precisato che il suo richiamo era solo argomentativo e che comunque non mutava la correttezza della soluzione adottata sul regime previgente.
richiamato per affermare che la correzione del lodo, in un procedimento arbitrale soggetto alla disciplina successiva al d.lgs. n. 40/2006, era legittimamente valutabile anche in via analogica nell'arbitrato irrituale.
richiamato per affermare che, per clausole compromissorie anteriori alla sua entrata in vigore, sono deducibili solo i vizi della volontà o l'incapacità delle parti o degli arbitri, e non censure di violazione di regole sostanziali.
la Corte ha osservato, per completezza, che la quietanza contenuta nell'atto di cessione non è coperta da fede privilegiata come fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un lodo irrituale, la parte non può trasformare in censura di legittimità una mera contestazione della valutazione di fatto o dell'interpretazione delle prove compiuta dagli arbitri: l'errore deducibile deve essere una falsa rappresentazione della realtà, essenziale e riconoscibile, e non un errore di giudizio.
- L'individuazione dell'oggetto e dei limiti del mandato arbitrale, ai fini della verifica del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è questione di merito; in cassazione è sindacabile soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale specificamente dedotti.
- La motivazione per relationem non è apparente quando il giudice d'appello non si limita a un acritico rinvio alla decisione di primo grado, ma espone ragioni autonome di condivisione e confuta, sia pure sinteticamente, i motivi di gravame.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo irrituale non è consentito dedurre direttamente la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto o delle norme sulla prova, se la censura mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dagli arbitri.
- Il contratto di associazione in partecipazione che attribuisca a terzi soltanto una partecipazione agli utili o una cointeressenza economica, lasciando a un farmacista la titolarità e la gestione della farmacia, non integra di per sé una frode alla legge né viola la disciplina pubblicistica sulle farmacie.
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