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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20081/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del riesame del 18/12/2024 per carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria a carico di Manuel Ieva in relazione: (a) al capo 2) per la partecipazione alla consorteria mafiosa "Cosa Nostra" (gruppo Emmanuello) — il PM richiamava intercettazioni e altre investigazioni che, a suo avviso, dimostravano il ruolo operativo di Ieva come emissario/collegamento del cognato Di Gennaro; (b) al capo 8) per la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) — il PM richiamava contatti con esponenti del clan Rinzivillo, attività di coltivazione di ingenti quantità di marijuana (capi 26,28,29) e dichiarazioni investigativa. Ieva aveva a sua volta proposto ricorso per cassazione contro la conferma della gravità indiziaria rispetto ai capi 26), 28) e 29), deducendo violazioni di legge e motivazione insufficiente; successivamente Ieva e i suoi difensori hanno rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica: il Collegio ha ritenuto che le doglianze del PM consistessero in una ricostruzione alternativa dei fatti e in una rivalutazione delle intercettazioni e delle risultanze investigative già esaminate dalla sentenza rescindente; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della congruenza e logica della motivazione del provvedimento impugnato e non consente una nuova valutazione di merito delle prove. Il ricorso proposto da Manuel Ieva è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia alla trattazione; conseguentemente Ieva è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende. In sintesi l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata confermata nella sostanza e le impugnazioni non sono state accolte.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    norme procedurali relative alla richiesta e svolgimento della trattazione orale; richiamate per la procedura di discussione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    criterio della gravità indiziaria: la Cassazione verifica solo la presenza/mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sul requisito dei gravi indizi senza riesaminare i fatti in modo sostanziale

  • art. 74 d.p.r. 309/1990

    riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Sindacato di legittimità non ha ritenuto che gli elementi richiamati dal PM dimostrassero, oltre il mero concorso, l'esistenza del vincolo associativo stabile richiesto dall'articolo

  • art. 80 d.p.r. 309/1990

    aggravante richiamata nella imputazione; la valutazione della sua sussistenza rientra nell'apprezzamento di merito non sindacabile se non per vizi motivazionali manifesti

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    riferito alle aggravanti per associazione mafiosa; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione sulla valutazione degli indizi relativi a tale fattispecie

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    norma che regola la rinuncia alla trattazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso di Ieva in ragione della rinuncia formale

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato alla verifica della logica e coerenza della motivazione; non è consentita una nuova valutazione di merito degli elementi probatori salvo travisamento della prova o manifesta illogicità.
  • Se una sentenza rescindente di legittimità ha già ritenuto alcuni elementi non sufficienti a provare la gravità indiziaria, il giudice del riesame deve uniformarsi a tale statuizione e la parte che tenta una rivalutazione dei medesimi elementi in cassazione rischia l'inammissibilità.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono, di regola, materia di fatto e di merito: la loro rilettura in cassazione è ammissibile solo se si dimostra un travisamento della prova o una difformità decisiva tra il contenuto reale e quanto rappresentato.
  • La rinuncia alla impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende), salvo che la rinuncia non sia giustificata da ragioni di interesse sopravvenute convincenti.
  • La sostituzione della misura cautelare (es. custodia in carcere con obbligo di presentazione e divieto di dimora) non elimina automaticamente ogni interesse dell'ufficio pubblico impugnante a proseguire il gravame, ma non impedisce comunque il controllo di legittimità nei limiti consentiti dalla giurisprudenza.

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