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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2423/2021 del 03/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2001. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 16 marzo 2012, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso impugnato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973, 54 del D.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe annullato l’avviso con affermazioni apodittiche e senza considerare le risultanze del processo verbale di constatazione. Con il secondo ha lamentato il difetto di motivazione per l’omesso esame della documentazione extracontabile relativa alle rimanenze e alle esistenze degli anni 2000 e 2001: il cosiddetto “brogliaccio”, confrontato con i dati ufficiali, avrebbe evidenziato notevoli divergenze.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando che l’accertamento riguardava anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, elementi incidenti sulla determinazione del reddito d’impresa. La documentazione extracontabile utilizzata a tal fine richiedeva un esame adeguato e specifico, che la CTR non aveva svolto, limitandosi a richiamare principi generali sulla determinazione e rilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali. La motivazione è stata quindi giudicata insufficiente su tale profilo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;

    Nel caso di accertamento che ridetermina rimanenze ed esistenze sulla base di documentazione extracontabile, il giudice deve esaminare specificamente tale documentazione e il suo rilievo nella determinazione del reddito d’impresa.

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;

    Quando la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze assume rilievo ai fini dell’imposizione e si fonda su documentazione extracontabile, il giudice deve valutarla con attenzione e approfondimento specifici.

  • art. 2697 c.c.

    trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;

    La decisione non formula una regola autonoma di riparto dell’onere della prova; richiede invece che il giudice valuti specificamente la documentazione extracontabile rilevante per l’accertamento.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale ridetermina rimanenze ed esistenze sulla base di documentazione extracontabile, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale documentazione e il confronto con i dati contabili, se rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa.
  • Il richiamo ai principi generali sulla determinazione e rilevanza delle rimanenze non è sufficiente a motivare la decisione se resta senza specifica valutazione la documentazione extracontabile dedotta come fonte di divergenze rispetto ai dati ufficiali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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