Cassazione Civile, Ordinanza n. 2423/2021 del 03/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2001. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 16 marzo 2012, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso impugnato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973, 54 del D.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe annullato l’avviso con affermazioni apodittiche e senza considerare le risultanze del processo verbale di constatazione. Con il secondo ha lamentato il difetto di motivazione per l’omesso esame della documentazione extracontabile relativa alle rimanenze e alle esistenze degli anni 2000 e 2001: il cosiddetto “brogliaccio”, confrontato con i dati ufficiali, avrebbe evidenziato notevoli divergenze.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando che l’accertamento riguardava anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, elementi incidenti sulla determinazione del reddito d’impresa. La documentazione extracontabile utilizzata a tal fine richiedeva un esame adeguato e specifico, che la CTR non aveva svolto, limitandosi a richiamare principi generali sulla determinazione e rilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali. La motivazione è stata quindi giudicata insufficiente su tale profilo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;
Nel caso di accertamento che ridetermina rimanenze ed esistenze sulla base di documentazione extracontabile, il giudice deve esaminare specificamente tale documentazione e il suo rilievo nella determinazione del reddito d’impresa.
trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;
Quando la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze assume rilievo ai fini dell’imposizione e si fonda su documentazione extracontabile, il giudice deve valutarla con attenzione e approfondimento specifici.
trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;
La decisione non formula una regola autonoma di riparto dell’onere della prova; richiede invece che il giudice valuti specificamente la documentazione extracontabile rilevante per l’accertamento.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale ridetermina rimanenze ed esistenze sulla base di documentazione extracontabile, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale documentazione e il confronto con i dati contabili, se rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa.
- Il richiamo ai principi generali sulla determinazione e rilevanza delle rimanenze non è sufficiente a motivare la decisione se resta senza specifica valutazione la documentazione extracontabile dedotta come fonte di divergenze rispetto ai dati ufficiali.
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