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Cassazione Civile, Ordinanza n. 3011/2021 del 09/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

A seguito di una domanda risarcitoria proposta nel 2012 da soggetti danneggiati in relazione a un intervento di bypass coronarico eseguito nel 2007, il medico chiamò in causa la propria assicuratrice. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 aprile 2017, accolse la domanda principale e quella di garanzia nei limiti della quota di responsabilità attribuita al medico (10% del totale), compensando le spese tra medico e assicuratrice. In appello il medico contestò la mancata condanna dell’assicuratrice al rimborso delle spese di resistenza e la compensazione delle spese di lite; l’assicuratrice propose appello incidentale, deducendo l’inoperatività della polizza per violazione della clausola claims made, perché la richiesta del terzo sarebbe stata anteriore alla decorrenza della copertura, l’operatività della garanzia soltanto a secondo rischio e la prescrizione ex art. 2952 c.c. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 2018, rigettò l’appello incidentale e accolse quello del medico. L’assicuratrice ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 1372 e 1917 c.c., sostenendo che le spese legali erano regolate dalla distinta garanzia di tutela legale, limitata ai fatti verificatisi durante la validità del contratto; con il secondo lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e il rigetto delle prove richieste per dimostrare che il medico era stato informato della pretesa risarcitoria prima della richiesta formalmente ricevuta il 17 giugno 2013; con il terzo denuncia violazione degli artt. 1892 e 2697 c.c. in relazione alla prova della conoscenza dell’assicurato. La polizza era stata stipulata il 22 maggio 2012 e, secondo l’accertamento di merito non impugnato, copriva le richieste pervenute all’assicuratore per la prima volta durante la sua vigenza, qualunque fosse l’epoca del fatto generatore.

La decisione

La Cassazione rigetta il primo motivo: le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria del terzo ricadono, entro il limite del 25% del massimale, nella copertura di responsabilità civile prevista dall’art. 1917, terzo comma, c.c., anche quando la polizza comprenda una distinta garanzia di tutela legale; le limitazioni pattuite per quest’ultima non sono opponibili per escludere il rimborso delle spese di resistenza dovuto in base alla copertura di responsabilità civile. Accoglie il secondo motivo in entrambe le censure: la Corte d’appello non si è pronunciata sull’eccezione di prescrizione, né la sentenza consente di ritenere che essa sia stata implicitamente respinta, mancando l’esame dell’inizio della prescrizione e del termine applicabile; inoltre ha rigettato l’eccezione dell’assicuratrice per mancata prova della conoscenza del medico, dopo aver negato le istanze istruttorie specificamente dirette a fornire tale prova, in contraddizione con il principio per cui non si può imputare alla parte il mancato assolvimento dell’onere probatorio e, al contempo, negarle la prova offerta. Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1892 e 2697 c.c., è assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1917, comma 3, c.c.

    Il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 c.c., comma 3).

    L’assicurazione della responsabilità civile comprende per legge il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo, entro i limiti previsti dalla disposizione e dalla copertura.

  • art. 1374 c.c.

    Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all’assicurato (art. 1932 c.c., comma 1).

    L’obbligo legale di rifondere le spese di resistenza integra un effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

  • art. 1932, comma 1, c.c.

    Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all’assicurato (art. 1932 c.c., comma 1).

    La disciplina dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza non può essere derogata a danno dell’assicurato; sono ammesse soltanto pattuizioni più favorevoli.

  • art. 173 cod. ass. (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

    L’assicurazione di tutela legale è definita dall’art. 173 cod. ass. (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale costituisce attuazione della Direttiva del Consiglio 22-06-1987, n. 87/344, recante “coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria) come il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione “si obbliga a prendere a carico le spese legali (o) peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purchè non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.”

    La tutela legale è una copertura distinta dalla responsabilità civile, con presupposti e disciplina propri. Quando la stessa polizza comprende entrambe, le spese per resistere alla domanda risarcitoria del terzo sono imputate alla copertura di responsabilità civile secondo l’art. 1917, terzo comma, c.c.

  • art. 163, comma 2, cod. ass.

    Dunque anche l’assicurazione della responsabilità civile copre ope legis il rischio di dovere sostenere spese legali, sebbene ad essa non si applichino le norme dettate per l’esercizio dell’impresa di assicurazione di tutela legale (art. 163 cod. ass., comma 2).

    La copertura legale delle spese di resistenza propria dell’assicurazione di responsabilità civile opera per legge, senza che per questo si applichino a tale copertura le norme previste per l’esercizio dell’assicurazione di tutela legale.

  • art. 210 c.p.c.

    La società odierna ricorrente, tuttavia, aveva domandato sin dal giudizio di primo grado di provare per testimoni, per interrogatorio formale e attraverso l’actio ad exhibendum di cui all’art. 210 c.p.c., che la clinica nella quale l’assicurato lavorava all’epoca dei fatti lo aveva informato della richiesta risarcitoria ad essa pervenuta da parte del terzo danneggiato, egli aveva altresì richiesto una relazione sull’accaduto.

    La Corte richiama l’istanza di esibizione documentale quale mezzo istruttorio richiesto per provare la conoscenza dell’assicurato; la decisione censura il rigetto delle richieste istruttorie senza formulare un’autonoma interpretazione dei presupposti dell’art. 210 c.p.c.

  • art. 1892 c.c.

    La Corte d’appello ha, quindi, da un lato rigettato l’eccezione ex art. 1892 c.c. perchè non provata; e dall’altro rigettato le richieste istruttorie formulate dall’assicuratore ed intese a dimostrare la fondatezza di quell’eccezione.

    L’eccezione fondata sulla conoscenza dell’assicurato non può essere respinta per difetto di prova quando siano state negate le richieste istruttorie formulate per dimostrarla.

  • art. 2952 c.c.

    La sentenza, per contro, tace sull’eccezione di prescrizione, nè questa può ritenersi implicitamente rigettata, dal momento che il rigetto della suddetta eccezione avrebbe richiesto l’accertamento in punto di fatto dell’exordium praescriptionis, e l’individuazione in punto di diritto del termine applicabile: considerazioni, l’una e l’altra, introvabili nella sentenza impugnata.

    L’eccezione di prescrizione non può ritenersi implicitamente respinta se la decisione non accerta il momento iniziale della prescrizione e non individua il termine applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    Così giudicando, la Corte d’appello ha violato il consolidato principio secondo cui “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta”.

    Il riparto dell’onere probatorio non consente al giudice di addebitare alla parte la mancata prova di un fatto e, nello stesso tempo, negare i mezzi istruttori offerti per dimostrarlo.

Massime di principio

  • Quando una polizza copre insieme la responsabilità civile e la tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria del terzo rientrano nella copertura di responsabilità civile prevista dall’art. 1917, terzo comma, c.c., entro il limite del 25% del massimale; le limitazioni previste per la sola tutela legale non possono escludere tale obbligo.
  • L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza è un effetto naturale del contratto e non può essere derogato a danno dell’assicurato.
  • Non può ritenersi implicitamente decisa un’eccezione di prescrizione quando la sentenza non individua né il momento iniziale della prescrizione né il termine applicabile.
  • Il giudice non può respingere un’eccezione per mancata prova e, al contempo, negare le richieste istruttorie specificamente dirette a dimostrarne i presupposti: tale contraddizione determina la nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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