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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2654/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

Dopo la pronuncia, passata in giudicato, della separazione personale dei coniugi da parte del Tribunale di Milano, il ricorrente depositava il 1° marzo 2019 davanti allo stesso Tribunale domanda di divorzio. La resistente eccepiva la litispendenza internazionale, deducendo di avere instaurato l’11 ottobre 2017 un giudizio di divorzio davanti all’autorità giudiziaria del Principato di Monaco, Stato nel quale entrambi i coniugi risiedevano da tempo. Con ordinanza dell’11 novembre 2019, comunicata il 22 novembre 2019, il Tribunale di Milano sospendeva il processo italiano. Il ricorrente proponeva regolamento necessario di competenza, chiedendo la cassazione dell’ordinanza e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale. I tre profili del ricorso riguardavano: A) l’applicabilità alla controversia della disciplina europea sulla litispendenza matrimoniale, anziché dell’art. 7 della L. n. 218/1995; B) l’interpretazione evolutiva di tale norma, così da applicare anche alla litispendenza extra-UE l’ampia nozione di identità di cause propria del regolamento europeo, che equipara le domande di separazione, divorzio e annullamento; C) la legittimità costituzionale degli artt. 7 e 64, lett. f), della L. n. 218/1995, per la disparità di trattamento rispetto ai rapporti tra Stati membri dell’Unione. La resistente chiedeva il rigetto e la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; non sono indicati importi economici oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza, in quanto la sospensione per litispendenza internazionale non decide una questione di giurisdizione, ma verifica presupposti processuali relativi all’identità delle cause e alla pendenza del giudizio preventivamente instaurato. Ha tuttavia rigettato il ricorso. In primo luogo, il Principato di Monaco non è uno Stato membro dell’Unione europea e non è quindi applicabile l’art. 19 del Regolamento (CE) n. 2201/2003; trova applicazione l’art. 7 della L. n. 218/1995. In base a tale norma, la sospensione obbligatoria richiede identità di oggetto e titolo, che non sussiste tra giudizio di separazione personale e giudizio di divorzio. La Corte ha escluso che la nozione più ampia di identità delle cause elaborata per la litispendenza intra-UE possa essere trasposta automaticamente alla litispendenza extra-UE, in ragione della diversa ratio fondata sulla mutua fiducia tra Stati membri. Ha inoltre osservato che il giudizio italiano di separazione era stato dichiarato estinto il 5 novembre 2019 e che la litispendenza va valutata in base alla situazione processuale esistente al momento della decisione, considerando anche gli eventi sopravvenuti. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza concreta, poiché il giudizio italiano di separazione era già estinto. È stata respinta anche la richiesta della resistente di condanna per responsabilità aggravata: la soccombenza e la manifesta infondatezza delle tesi, da sole, non provano mala fede o colpa grave; le argomentazioni del ricorrente non erano meramente speciose o dilatorie. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    in tema di litispendenza internazionale (sia essa infra comunitaria che extra comunitaria) l’ordinanza con la quale il Giudice successivamente adito abbia sospeso il processo finchè quello precedentemente adito non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di “giurisdizione”, risolvendosi invece nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle due cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente, con la conseguenza che avverso detto provvedimento non risulta esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

    Contro l’ordinanza che sospende il processo per litispendenza internazionale è esperibile il regolamento necessario di competenza, perché la decisione riguarda presupposti processuali e non una questione di giurisdizione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 218/1995

    La L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, richiede, affinchè si verifichi una situazione di litispendenza internazionale con conseguente sospensione obbligatoria (e non facoltativa come invece nel caso di pregiudizialità della causa straniera, disciplinato dalla L. cit., art. 7, comma 3) del processo successivamente instaurato, che le domande presentino identità dell’oggetto e del titolo

    Per la sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato in caso di litispendenza internazionale extra-UE occorre che le domande abbiano identità di oggetto e titolo; la nozione non coincide automaticamente con quella più ampia prevista dalla disciplina europea.

  • art. 7, comma 3, L. n. 218/1995

    La L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, richiede, affinchè si verifichi una situazione di litispendenza internazionale con conseguente sospensione obbligatoria (e non facoltativa come invece nel caso di pregiudizialità della causa straniera, disciplinato dalla L. cit., art. 7, comma 3) del processo successivamente instaurato, che le domande presentino identità dell’oggetto e del titolo

    La sospensione prevista per la pregiudizialità della causa straniera è facoltativa, a differenza della sospensione obbligatoria per litispendenza internazionale disciplinata dal comma 1.

  • art. 19 Regolamento (CE) n. 2201/2003

    il Principato di Monaco i pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali dell’Unione Europea, non ne fa parte, sicchè non risulta applicabile al caso in esame il Regolamento (CE) n. 2201/2003 che all’art. 19 disciplina la litispendenza internazionale infra-comunitaria

    La disciplina dell’art. 19, relativa alla litispendenza tra Stati membri, non si applica quando il giudizio straniero è pendente davanti all’autorità di uno Stato non appartenente all’Unione europea.

  • art. 64 L. n. 218/1995

    Nel caso di specie, nell’operare la sospensione del giudizio divorzile instaurato dinanzi al Tribunale di Milano successivamente a quello proposto innanzi all’Autorità Giudiziaria monegasca, il Giudice a quo ha rettamente inteso verificare, anche in relazione alla disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere dettato della L. n. 218 del 1995, art. 64, pervenendo a positiva conclusione, che: – l’Autorità Giudiziaria monegasca, adita per il divorzio in data 1 ottobre 2017 (risultando il precedente giudizio divorzile, instaurato in data 29 giugno 2016 dinanzi alla medesima A.G., già estinto in epoca anteriore) fosse competente a decidere secondo le regole di competenza proprie dell’ordinamento italiano, risultando entrambi i coniugi residenti, da tempo, nel Principato di Monaco; – l’atto introduttivo del giudizio fosse stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si svolgeva il processo; -la sentenza straniera eventualmente a pronunciarsi non si ponesse in contrasto con altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato (situazione questa che veniva esclusa proprio dal fatto che il Giudice italiano era tenuto a sospendere il processo divorzile L. n. 281 del 1995 ex art. 7); – non fosse pendente in Italia un processo avente il medesimo oggetto tra le stesse parti, instaurato anteriormente al processo straniero, non potendosi a tal fine far riferimento al giudizio di separazione personale dei coniugi, dichiarato già estinto (in data 5 novembre 2019) dopo la pronuncia della sentenza sullo status, passata in giudicato; – la sentenza resa dall’A.G. monegasca non fosse idonea a produrre alcun effetto contrario all’ordine pubblico italiano.

    Ai fini della verifica della sospensione, il giudice può considerare i criteri di riconoscibilità della futura decisione straniera previsti dall’art. 64; nel caso concreto la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa la competenza dell’autorità monegasca, la regolarità della conoscenza dell’atto, l’assenza di un contrasto con giudicato italiano e con l’ordine pubblico.

  • artt. 181 e 309 c.p.c.

    Sicchè quel giudizio che volevasi preventivamente instaurato in Italia, ai fini della litispendenza internazionale, comunque dal 5 novembre 2019 non avrebbe potuto più condizionare lo svolgimento del giudizio divorzile instaurato l’11 ottobre 2017 dinanzi all’A.G. monegasca, come esattamente ritenuto dal Tribunale di Milano che ne ha dato atto.

    Una volta dichiarato estinto il giudizio italiano che si assumeva preventivamente instaurato, esso non può più condizionare lo svolgimento del successivo giudizio straniero ai fini della litispendenza.

  • art. 3 Cost.

    Quanto al profilo sub C) riflettente la dedotta questione di legittimità costituzionale, l’odierno ricorrente prospetta, segnatamente, l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. n. 218 del 1995, art. 7 e art. 64, lett. f), nella parte in cui non prevede che la preventiva pendenza in Italia del giudizio di separazione personale non valga ad escludere la competenza giurisdizionale del Giudice extracomunitario successivamente adito con domanda di divorzio, con manifesta ed irrazionale disparità di trattamento della medesima situazione in caso di successiva proposizione al Giudice di uno Stato membro dell’Unione Europea della domanda di divorzio, va esclusa l’ammissibilità stessa della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel caso concreto, ove si consideri che, scrutinando la fattispecie concreta, il Tribunale di Milano ha, innanzi tutto, accertato che il procedimento di separazione personale giudiziale, già instaurato innanzi al Tribunale di Milano tra le parti, era stato dichiarato estinto con verbale di udienza del 5 novembre 2019.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla disparità tra litispendenza intra-UE ed extra-UE è inammissibile se manca la rilevanza nel caso concreto, come quando il giudizio italiano invocato a sostegno della questione è già estinto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    per aversi responsabilità aggravata ai sensi della predetta disposizione normativa, occorre pur sempre sul piano soggettivo la mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorchè manifesta, delle tesi prospettate

    La condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, ravvisabile quando la parte abbia violato il minimo grado di diligenza che le avrebbe consentito di riconoscere agevolmente l’infondatezza o inammissibilità della domanda; la mera infondatezza, anche manifesta, non basta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Contro l’ordinanza che sospende il processo per litispendenza internazionale è esperibile il regolamento necessario di competenza, poiché la decisione verifica l’identità delle cause e la pendenza del giudizio preventivo, senza decidere una questione di giurisdizione.
  • Nella litispendenza internazionale extra-UE, la sospensione obbligatoria prevista dall’art. 7, comma 1, della L. n. 218/1995 presuppone identità di oggetto e titolo; la nozione non può essere automaticamente estesa sulla base della disciplina europea della litispendenza matrimoniale.
  • La nozione europea più ampia di identità delle cause in materia matrimoniale, fondata sul sistema di mutua fiducia e circolazione delle decisioni tra Stati membri, non si trasferisce automaticamente ai rapporti con Stati non appartenenti all’Unione europea.
  • L’identità di causa richiesta per la litispendenza internazionale non ricorre tra il giudizio di separazione personale e quello di divorzio.
  • La litispendenza va accertata avendo riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione e considerando gli eventi sopravvenuti; l’estinzione del giudizio preventivamente instaurato esclude che esso continui a condizionare il processo successivo.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave; la mera soccombenza o infondatezza, anche manifesta, delle tesi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneDivorzio
RamiProcesso civileInternazionale privatoFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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