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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17848/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società ricorrente ha proposto opposizione contro crediti iscritti a ruolo e portati da cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, deducendo che le cartelle non fossero mai state validamente notificate. In primo grado il giudice di pace ha accolto solo parzialmente la domanda, dichiarando prescritte alcune pretese; il tribunale ha confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi, diretti contro il merito della decisione. Nel corso del giudizio la Corte ha però rilevato che, per la parte di domande ancora coltivate, mancava l’interesse ad agire alla luce della sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e limita la diretta impugnazione della cartella non validamente notificata ai soli casi di interesse qualificato espressamente previsti dalla norma, interesse che non risultava allegato né dimostrato nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso tardivamente depositato dal Comune di Anzio e ha ritenuto applicabile alla controversia la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Poiché la ricorrente non aveva dimostrato uno degli specifici pregiudizi che consentono la diretta impugnazione della cartella asseritamente invalidamente notificata, la Corte ha rilevato il difetto di interesse ad agire per le domande ancora in discussione. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il processo non poteva essere proseguito per difetto di interesse, e ha compensato integralmente le spese per la sopravvenienza normativa in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per la disciplina delle memorie

  • art. 370 c.p.c.

    la preclusione per il controricorso tardivo si estende alle memorie della parte intimata che non si sia validamente costituita

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha novellato l’art. 12 d.P.R. 602/1973 introducendo la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limitando la diretta impugnazione della cartella non validamente notificata ai soli casi di interesse qualificato

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente l’impugnazione diretta della cartella solo in presenza dei casi tassativi di pregiudizio specificamente previsti

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    indicato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante per la partecipazione ad appalti

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nell’ambito delle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate

  • art. 101 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate

  • art. 104 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate

  • art. 113 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate

  • art. 117 Cost.

    richiamato con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma sopravvenuta

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma sopravvenuta

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire anche in cassazione

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito per difetto di interesse

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di cassazione, il controricorso tardivo è inammissibile e, per effetto delle preclusioni del rito, rende prive di efficacia anche le memorie successive della parte intimata non validamente costituita.
  • La disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica ai processi pendenti perché specifica l’interesse ad agire nella tutela contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella di pagamento asseritamente invalida è impugnabile direttamente solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi qualificati tassativamente indicati dalla norma.
  • In cassazione può essere rilevato d’ufficio il difetto o il venir meno dell’interesse ad agire, anche in presenza di una decisione di merito impugnata, se la questione non è stata oggetto di un espresso giudicato interno e la sopravvenienza normativa incide sul persistere dell’interesse.
  • Quando, per effetto della disciplina sopravvenuta, il processo non può essere proseguito per difetto di interesse, la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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