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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13167/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, società e socie (madre e figlia dell'indagato Marchi Luca), hanno impugnato il rigetto dell'istanza di riesame del sequestro preventivo cd. impeditivo disposto sul complesso aziendale e sulle quote societarie. Hanno dedotto: a) illegittimità della misura alla luce delle modifiche organizzative adottate (revoca dell'istitore, nomina di nuova amministratrice, avvio di un modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. n.231/2001 e nomina di un sindaco unico) e della loro estraneità ai reati; b) violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro, attesa la marginalità del profitto illecito (indicato dalla difesa in circa il 5% del fatturato), il rischio concreto di pregiudizio per 30 dipendenti e l'esistenza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti indicati: ha confermato che non erano stati contestati il fumus del reato e la pertinenzialità del sequestro, ma ha censurato la carenza motivazionale del Tribunale del riesame quanto alla valutazione della proporzionalità e adeguatezza della misura ablativa rispetto alla complessiva operatività lecita dell'impresa e rispetto alle produzioni difensive (documenti sui bilanci e sul marginale profitto illecito). Ha rilevato altresì la mancata indicazione specifica dell'esigenza di prevenzione (per l'ipotesi di sequestro impeditivo delle quote societarie, essendo terzi i soci). Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Pistoia limitatamente alla nuova valutazione della proporzionalità del sequestro del complesso aziendale e alla specifica indicazione delle esigenze di prevenzione a fondamento del sequestro delle quote societarie. In sostanza i motivi difensivi relativi alla proporzionalità e alla necessità della misura hanno ottenuto accoglimento parziale e determinato il rinvio per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame: il Tribunale è stato adito ai sensi di questa disposizione per valutare il sequestro preventivo; la Corte richiama l'ambito procedurale del riesame.

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamento normativo del sequestro preventivo impeditivo; la Corte ricorda che il sequestro delle quote e del complesso aziendale è stato disposto ai sensi di questa norma e che per il sequestro delle quote va motivata la specifica esigenza di prevenzione.

  • artt. 81, 318, 319, 321, 353 cod. pen.

    Reati ascritti nel capo d'imputazione a carico dell'indagato (corrispettive fattispecie di corruzione e reati connessi); la Corte osserva che persisteva il fumus e la pertinenzialità rispetto ai beni sequestrati.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231/2001

    Richiamato dai ricorrenti come prova dell'adozione di misure organizzative idonee a prevenire reati (modello 231). La Corte indica che le misure organizzative adottate devono essere valutate e non potranno essere liquidate senza una seria verifica della loro efficacia ai fini della proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, tipici delle misure cautelari personali, estesi anche alle misure cautelari reali: la Corte ribadisce che tali principi devono essere applicati preventivamente nella valutazione del sequestro reale.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti reali: la Corte conferma che il ricorso è ammissibile per violazione di legge, comprensiva di errori di giudizio e carenze motivazionali.

  • art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per il rinvio al giudice di merito competente dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

  • Fonti sovranazionali: art. 5 TUE (par. 3 e 4), art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 1 Protocollo n.1 CEDU

    Richiamate per affermare il principio che la limitazione della proprietà e dell'iniziativa economica deve rispettare i principi fondamentali di proporzionalità e tutela dei diritti proprietari; forniscono cornice costituzionale/sovranazionale alla valutazione delle cautele reali.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di un'intera impresa richiede una motivazione specifica e dettagliata sulla sua proporzionalità rispetto alla funzione preventiva: il giudice deve confrontare il valore e la rilevanza dell'uso strumentale dell'impresa per i reati con la sua operatività lecita.
  • L'adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. n.231/2001 e la sostituzione degli amministratori non sono automaticamente ininfluenti; il giudice del riesame deve valutare concretamente l'efficacia e l'affidabilità delle misure organizzative nell'eliminare il pericolo di reiterazione.
  • Se il sequestro riguarda quote intestate a soci terzi, il provvedimento deve indicare in modo specifico l'esigenza di prevenzione che giustifica il vincolo su tali quote; non è sufficiente il mero collegamento familiare senza motivazione puntuale.
  • Il principio di gradualità impone di considerare misure meno afflittive (misure personali o interdittive) prima di procedere all'ablazione dell'impresa, soprattutto quando i profitti illeciti risultano marginali rispetto al fatturato complessivo.
  • La durata e la sistematicità delle condotte illecite e i legami familiari possono aggravare la valutazione del pericolo di reiterazione, ma il giudice deve comunque bilanciare tale profilo con dati economico-contabili e con le prove documentali fornite dalla difesa.
  • In sede di impugnazione (e poi in Cassazione) sono ammissibili censure per carenze motivazionali profonde: il giudice deve rendere esplicito l'itinerario logico che giustifica il sacrificio di diritti costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libertà di iniziativa economica.

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