Cassazione Civile, Ordinanza n. 27517/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un’azienda agricola e le sue socie, proprietarie di immobili nei Comuni di Castel di Lama e Castorano, avevano chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno il risarcimento dei danni attribuiti alla realizzazione del primo stralcio della strada nord-sud intervalliva del Piceno. L’innalzamento della sede stradale, la costruzione di una paratia in cemento armato e la modifica del tracciato del fosso Scilone avrebbero alterato la circolazione delle acque, causando dissesti, infiltrazioni e danni al fabbricato e ai terreni, compromissione della fertilità e perdita dell’attività agricola. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della Provincia ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., liquidato complessivamente euro 700.000,00, tenuto conto del concorso colposo delle danneggiate, accolto la manleva assicurativa per il 50% a carico di ciascuna compagnia e ordinato l’esecuzione di opere preventive. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1052/2024 depositata il 4 luglio 2024, aveva accolto parzialmente gli appelli delle compagnie e della Provincia, confermato il nesso causale tra le opere e i danni al fabbricato e ai terreni, ridotto il risarcimento a euro 164.533,00 e disposto la restituzione delle maggiori somme riscosse. Le danneggiate hanno proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sui motivi del loro appello incidentale relativi a ulteriori voci di danno e alle spese di CTU; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello rideterminato i costi di ripristino e il mancato guadagno oltre i limiti delle impugnazioni; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere rivalutato poste che sarebbero rimaste non contestate; 4) omesso esame della circostanza che l’azienda fosse già avviata e avesse cessato di produrre ricavi per i danni; 5) omesso esame della necessità di interventi preliminari della Provincia per eliminare le cause del dissesto; 6) violazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c., per avere applicato la riduzione senza rituale eccezione; 7) violazione degli artt. 1227, secondo comma, e 2697 c.c., per mancata prova della concreta praticabilità e utilità delle misure che le danneggiate avrebbero omesso. Generali aveva inoltre eccepito la tardività della notificazione del ricorso, effettuata nei suoi confronti il 21 ottobre 2024 dopo la notificazione della sentenza il 9 luglio 2024.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività sollevata da Generali: la controversia presentava un litisconsorzio processuale necessario tra le parti originarie e le compagnie chiamate in garanzia, sicché la tempestiva notificazione del ricorso alle altre parti, l’8 ottobre 2024, impediva il passaggio in giudicato anche nei confronti di Generali; la successiva notificazione a quest’ultima valeva come integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Tutti i sette motivi sono stati rigettati. Il primo è infondato perché la Corte d’appello, pur non esaminando separatamente ogni richiesta, aveva complessivamente rideterminato il danno e implicitamente disatteso le ulteriori voci incompatibili con la liquidazione sostitutiva; aveva altresì mantenuto la liquidazione delle spese di CTU già operata dal Tribunale. Il secondo è infondato perché le impugnazioni principali delle compagnie e l’appello incidentale della Provincia contestavano la misura del danno e ne chiedevano la riduzione, devolvendo quindi al giudice d’appello il riesame delle poste risarcitorie. Il terzo è infondato perché il mancato guadagno e la sua quantificazione erano stati specificamente contestati e non potevano considerarsi fatti pacifici per non contestazione. Il quarto è infondato: la Corte territoriale aveva esaminato la capacità produttiva e il mancato guadagno, giudicando insufficienti gli elementi documentali e liquidando equitativamente euro 20.000,00; la censura chiedeva una diversa valutazione delle prove, non consentita sotto il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quinto è infondato perché la necessità degli interventi provinciali era stata considerata: la Corte d’appello aveva limitato a due anni il periodo di impedimento all’attività e attribuito il successivo protrarsi del pregiudizio anche all’abbandono dei terreni. Il sesto è infondato perché la riduzione ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. era stata specificamente richiesta dalle compagnie e dalla Provincia, sin dal primo grado e poi in appello, attraverso allegazioni e conclusioni dirette a escludere o ridurre il risarcimento per l’inerzia delle danneggiate; non occorreva una formula sacramentale. Il settimo è infondato: la Corte d’appello aveva individuato misure conservative minime, come favorire il deflusso delle acque o ripristinare provvisoriamente le lesioni, ritenendole concretamente idonee a evitare o limitare l’aggravamento; la contestazione investiva valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Le ricorrenti sono state condannate, in favore di ciascuna controricorrente, a euro 14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione.
Nelle cause inscindibili, la tempestiva impugnazione notificata a uno dei litisconsorti introduce validamente il giudizio anche nei confronti degli altri; la notificazione tardiva a questi ultimi può assolvere la funzione di integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che le ulteriori pretese risarcitorie devono ritenersi implicitamente disattese e non già pretermesse.
Non sussiste omessa pronuncia quando la motivazione e la complessiva rideterminazione del danno rendono incompatibili e, quindi, implicitamente respinte le ulteriori voci richieste.
Ne consegue che la Corte territoriale, nel riesaminare le poste risarcitorie riconosciute dal primo giudice e nel rideterminarne l'ammontare, si è mantenuta entro il perimetro del devolutum e non ha pronunciato oltre i limiti delle domande formulate dalle parti e non è affatto incorsa nella violazione denunciata.
Il giudice d’appello può riesaminare e rideterminare le poste risarcitorie quando le impugnazioni contestano la misura del danno e chiedono la riduzione del quantum, restando entro i limiti delle questioni devolute.
La specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.
Il principio di non contestazione opera rispetto a fatti storici allegati in modo puntuale; non rende pacifico il mero ammontare delle poste risarcitorie richieste, specie se la quantificazione del danno è stata specificamente contestata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare la sufficienza della motivazione né di rivalutare il merito degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del merito.
La sentenza non fonda quindi la riduzione del risarcimento sull'omessa esecuzione di opere straordinarie o particolarmente onerose, bensì sulla mancata adozione di misure conservative minime, ritenute concretamente idonee ad evitare l'aggravamento del pregiudizio.
La riduzione del risarcimento ai sensi del secondo comma può fondarsi sull’omessa adozione di misure conservative minime e concretamente idonee a evitare o limitare l’aggravamento del danno, non sull’omissione di opere straordinarie o particolarmente onerose.
Benché formalmente rubricata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la censura non investe un’erronea ricognizione delle fattispecie astratte recate dagli artt. 1227, secondo comma, e 2697 c.c., ma tende a sovrapporre all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale una diversa valutazione delle condotte esigibili dalle danneggiate, della loro idoneità ad evitare o contenere il danno e dell’efficienza causale dell’inerzia riscontrata, così collocandosi sul terreno dell’accertamento del fatto, estraneo al sindacato di legittimità.
La contestazione della valutazione concreta delle condotte esigibili e della loro efficacia causale non integra, di per sé, violazione delle regole sull’onere della prova, ma attiene all’accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Non determinabile dal testo un passaggio della motivazione della Corte di cassazione che interpreti o applichi la norma.
La norma è menzionata nella ricostruzione della decisione di primo grado, ma non è oggetto di un’interpretazione della Corte di cassazione.
Non determinabile dal testo un passaggio della motivazione della Corte di cassazione che interpreti o applichi la norma.
La norma è menzionata nella ricostruzione della decisione di primo grado, ma non è oggetto di un’interpretazione della Corte di cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Dal ricorso, redatto nel rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., emergono il contenuto, la collocazione processuale e la trascrizione dei motivi dell'appello incidentale che le ricorrenti assumono essere rimasti privi di decisione.
Il ricorso per cassazione deve rendere individuabili contenuto e collocazione processuale degli atti e dei motivi su cui si fonda la censura; nel caso concreto tale requisito risultava rispettato.
La controricorrente ha allegato che la sentenza impugnata è stata notificata il 9 luglio 2024, mentre il ricorso per cassazione le è stato notificato soltanto il 21 ottobre 2024, e dunque oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c. Tale eccezione è stata espressamente riproposta nella successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nella quale si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La disposizione è richiamata per la trattazione e il deposito delle memorie, senza che la Corte ne ricavi un principio sostanziale autonomo.
La controricorrente ha allegato che la sentenza impugnata è stata notificata il 9 luglio 2024, mentre il ricorso per cassazione le è stato notificato soltanto il 21 ottobre 2024, e dunque oltre il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c.
Il termine breve è richiamato nell’eccezione di tardività, ma la Corte la respinge perché, in presenza di cause inscindibili, la notificazione tempestiva agli altri litisconsorti impedisce il passaggio in giudicato nei confronti di tutti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle cause inscindibili per litisconsorzio processuale necessario, la notificazione tempestiva dell’impugnazione ad almeno uno dei litisconsorti impedisce il passaggio in giudicato nei confronti degli altri; la notificazione successiva a questi ultimi può valere come integrazione del contraddittorio.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, valutata nel suo complesso, ridetermina in modo sostitutivo il danno e respinge implicitamente le ulteriori voci incompatibili con le poste riconosciute.
- Se gli appellanti contestano la misura del danno e chiedono la riduzione del risarcimento, il giudice d’appello può riesaminare e rideterminare le poste risarcitorie comprese nel devolutum.
- Il principio di non contestazione presuppone l’allegazione puntuale di fatti storici e non rende incontestata la quantificazione del danno quando questa sia stata specificamente posta in discussione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito.
- La riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. può fondarsi sulla mancata adozione di misure conservative minime, concretamente praticabili e idonee a evitare o limitare l’aggravamento del danno; non richiede che il danneggiato esegua opere straordinarie o particolarmente onerose.
- La richiesta di esclusione o riduzione del risarcimento per l’inerzia del danneggiato può risultare chiaramente dalle allegazioni e dalle conclusioni complessive della parte, senza necessità di una formula sacramentale.
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