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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30222/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Palermo. Un soggetto aveva agito per usucapione sostenendo di avere maturato il possesso utile sull'appartamento; in subordine aveva chiesto il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c., assumendo che alcune scritture private del 1997 integrassero un preliminare di vendita di cosa futura. Aveva inoltre prospettato, in estremo subordine, la ripetizione dell'indebito o l'azione di arricchimento senza causa per le somme corrisposte come acconto prezzo. In primo grado la domanda di usucapione era stata accolta, mentre la domanda ex art. 2932 c.c. era rimasta assorbita. La proprietaria dell'immobile aveva impugnato la decisione deducendo anche una questione di litispendenza, e la Corte d'appello aveva riformato integralmente la sentenza, respingendo sia l'usucapione sia il trasferimento ex art. 2932 c.c. Il ricorso per cassazione conteneva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1158 c.c. per omessa corretta valutazione delle prove, in particolare delle scritture private e della mancata risposta all'interrogatorio formale; 2) violazione degli artt. 1414, 1472 e 2932 c.c. per avere negato il trasferimento della proprietà sulla base di una diversa lettura delle scritture private; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito/arricchimento senza causa; 4) censura relativa alla riunione con altro procedimento di cassazione tra le stesse parti; 5) contestazione della condanna alle spese. La controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, insistendo anche sulla non usucapibilità del bene perché appartenente al patrimonio indisponibile pubblico fino alla vendita del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza specifici vizi di motivazione o di interpretazione delle scritture private, peraltro non riportate integralmente. Ha inoltre rilevato che, nelle more, si era formato giudicato esterno negativo sulla domanda di usucapione e sulla domanda subordinata ex art. 2932 c.c., per effetto di una precedente ordinanza della stessa Corte, sicché non era consentito un nuovo esame nel merito di tali domande. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la domanda di ripetizione di indebito/arricchimento senza causa non era stata espressamente riproposta in appello e doveva intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c.; inoltre risultava già qualificata come domanda nuova in altro giudizio definito con giudicato. Il quarto motivo è stato ritenuto superato dalla definizione dell'altro procedimento richiamato; il quinto non è stato considerato un autonomo motivo di ricorso. Il ricorso incidentale condizionato non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso principale. È stata respinta la domanda della resistente di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con ordine di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    La Corte esclude che la doglianza possa risolversi in una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; la prova dell'usucapione non può essere rivalutata in cassazione in assenza di specifiche censure di legittimità.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso preliminare dissimulato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una nuova lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1472 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1414 e 2932 c.c. per sostenere la configurabilità di una vendita di cosa futura; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità e per giudicato esterno.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata dichiarata inammissibile in cassazione anche per intervenuto giudicato esterno negativo e, prima ancora, per difetto di adeguata censura di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la domanda di ripetizione di indebito/arricchimento senza causa non risultava ritualmente riproposta in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata espressa riproposizione della domanda subordinata in appello comporta rinuncia implicita alla domanda non esaminata dal primo giudice.

  • art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio.

  • art. 360 comma primo n. 4 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia richiede che la domanda sia stata effettivamente devoluta al giudice di appello; in difetto, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    È ammessa in cassazione la produzione di documenti incidenti sull'ammissibilità del ricorso, incluso un giudicato sopravvenuto formato su altra decisione della Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché non emersi dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base del deposito di memorie nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il giudicato esterno, anche sopravvenuto alla sentenza impugnata, è rilevabile nel giudizio di legittimità e impedisce un nuovo esame del merito sulle questioni già decise con decisione irrevocabile.
  • Nel giudizio di appello la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice deve essere espressamente riproposta; in mancanza opera la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • La produzione in cassazione di una decisione irrevocabile della stessa Corte è ammissibile quando sia finalizzata a far valere un giudicato esterno incidente sull'ammissibilità o sul merito del ricorso.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile se la domanda o il motivo non risultano ritualmente devoluti al giudice di appello.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento di dolo o colpa grave, non desumibile dalla sola soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveUsucapioneContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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