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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14713/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero del residuo di un finanziamento asseritamente concesso a una società debitrice e garantito da fideiussione prestata da tre soggetti. I fideiussori avevano proposto opposizione, disconoscendo la documentazione prodotta a fondamento del credito e, in particolare, la sottoscrizione e/o la conformità delle copie all’originale. Il Tribunale aveva ritenuto tardivo il disconoscimento e aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il disconoscimento dovesse essere tempestivo e che, in difetto, le sottoscrizioni e la conformità delle copie dovessero considerarsi autentiche. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento di copia fotostatica non fosse soggetto alle stesse regole della scrittura privata; 2) violazione dell’art. 167 c.p.c., assumendo che l’eccezione di tardività del disconoscimento fosse stata sollevata oltre le preclusioni difensive; 3) violazione dell’art. 183, comma 5, c.p.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e 1372 c.c., lamentando che la prova del finanziamento e della fideiussione fosse stata tratta da documenti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale è soggetto a un onere di tempestività analogo a quello previsto per il disconoscimento della scrittura privata, da esercitarsi nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione documentale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti individuato come momento utile il primo atto successivo all’effettiva proposizione del disconoscimento, non la comparsa di risposta in sé. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la selezione dei mezzi di prova utili alla ricostruzione dei fatti spetta al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento delle sottoscrizioni deve essere tempestivo; la regola viene richiamata anche in rapporto alla contestazione della documentazione prodotta.

  • art. 215 c.p.c.

    La mancata tempestiva contestazione comporta l’acquisizione dell’efficacia probatoria del documento nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, salvo disconoscimento secondo le forme di legge.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non disconosciute tempestivamente.

  • art. 2719 c.c.

    La conformità della copia fotografica all’originale va contestata tempestivamente, con lo stesso onere di immediatezza richiesto per le altre contestazioni documentali.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo del difetto di un requisito dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte è soggetto a tempestiva deduzione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la preclusione delle eccezioni non sollevate nella comparsa di risposta.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di preclusioni assertive e istruttorie nel processo di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla formazione della prova e sul giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l’utilizzo di documenti asseritamente non autentici.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione giudiziale delle prove documentali.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione al riparto dell’onere della prova del credito e della garanzia.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel lamentare la prova del vincolo contrattuale di fideiussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel caso di produzione in giudizio di una copia fotostatica di scrittura privata, il disconoscimento della conformità all’originale deve essere tempestivo e va effettuato nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione documentale.
  • Il medesimo onere di tempestività opera, in generale, per le contestazioni che investono la valenza probatoria di riproduzioni meccaniche o documenti analoghi, non potendo la parte attendere oltre le preclusioni processuali applicabili.
  • Se il motivo di ricorso non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
  • La valutazione circa la selezione dei mezzi di prova ritenuti utili alla ricostruzione dei fatti spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalle norme sul vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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