Parere n. 1042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Micaela Cecconello per l’annullamento del DM n. 49/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'art. 4, comma 2, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui esclude l'inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dei soggetti iscritti nell'anno accademico 2006/2007 ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o ai corsi quadriennali di Didattica della musica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato l'art. 4, comma 2, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, recante le norme per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. Secondo la prospettazione del ricorso, la disposizione sarebbe illegittima nella parte in cui impedisce agli iscritti, nell'anno accademico 2006/2007, ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o ai corsi quadriennali di Didattica della musica di presentare domanda di inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda la sussistenza dell'interesse a ricorrere, considerato che l'impugnazione è stata proposta direttamente contro un atto generale e che non risulta né la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria né l'adozione di un provvedimento di omesso o deteriore collocamento concretamente lesivo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Il d.m. n. 42 del 2009 è qualificato come atto generale, poiché disciplina la procedura di aggiornamento e l'inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie ad esaurimento. Gli atti generali sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata; negli altri casi l'interesse sorge soltanto in presenza dell'atto applicativo concretamente lesivo. Anche quando l'atto generale costituisce la lex della procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e impugnare l'eventuale provvedimento applicativo di esclusione o di collocamento deteriore. Nel caso concreto non è stata provata la partecipazione alla procedura, né l'esistenza di un provvedimento pregiudizievole. Le censure sono rimaste rivolte esclusivamente contro la disciplina generale e contro una lesione soltanto potenziale, senza dimostrazione dell'omesso o deteriore inserimento in graduatoria.
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro l'atto generale
Regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili solo quando incidono immediatamente sulle posizioni soggettive dei destinatari. In mancanza di una lesione attuale, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione per differenziare la propria posizione e impugnare l'eventuale atto di esclusione, omesso inserimento o collocamento deteriore adottato in applicazione della disciplina contestata.
Mancata prova della lesione concreta
Non risultano agli atti né una domanda di inserimento o conferma in graduatoria né un provvedimento pregiudizievole relativo alla posizione della ricorrente. Le contestazioni riguardano pertanto una lesione meramente potenziale e non integrano l'interesse necessario per proporre il ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.m. 8 aprile 2009, n. 42
norme per “l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011”
La disposizione è contestata per l'esclusione degli iscritti nell'anno accademico 2006/2007 ai corsi di Scienze della formazione primaria e di Didattica della musica dall'inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La norma ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nell'ambito delle misure per affrontare il precariato storico e stabilizzare il personale docente.
art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Costituisce la base normativa richiamata per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, poi definita dal d.m. n. 249 del 2010.
d.m. 10 settembre 2010, n. 249
Ha definito i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale è stato reso il parere vincolante della Sezione.
Massime di principio
- Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili solo quando le loro disposizioni producono una lesione immediata e attuale; non è sufficiente una potenzialità lesiva meramente ipotetica o futura.
- Quando un atto generale disciplina le regole di una procedura concorsuale, il soggetto che intenda contestarlo deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione rispetto alla generalità dei destinatari.
- La lesione derivante dall'applicazione di una clausola generale illegittima deve essere contestata mediante impugnazione dell'atto applicativo che determina concretamente l'esclusione, l'omesso inserimento o il collocamento deteriore, anche mediante motivi aggiunti ove necessario.
- La mancata dimostrazione della partecipazione alla procedura e dell'adozione di un atto applicativo concretamente pregiudizievole determina il difetto di interesse a ricorrere e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro il solo atto generale.
Impugnazione delle graduatorie a esaurimento per il personale docente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro l'art. 4, comma 2, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. La ricorrente ha contestato l'esclusione degli iscritti nell'anno accademico 2006/2007 ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o ai corsi quadriennali di Didattica della musica dalla possibilità di chiedere l'inserimento con riserva nella III fascia.
Quadro normativo
L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente negli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, con l'obiettivo di affrontare il precariato storico e stabilizzare gli assetti scolastici. In tale contesto le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Il d.m. n. 42 del 2009 ha disciplinato l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011. Il d.m. n. 249 del 2010, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha successivamente definito i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti.
Natura dell'atto e interesse a ricorrere
La Sezione ha qualificato il d.m. n. 42 del 2009 come atto generale, in quanto disciplina una procedura di aggiornamento e un inserimento limitato ed eccezionale nelle graduatorie ad esaurimento.
Secondo la giurisprudenza richiamata, regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando arrecano una lesione immediata alle posizioni soggettive. Negli altri casi, l'interesse a ricorrere si consolida solo con l'adozione dell'atto applicativo che rende concreta la lesione. Non sono sufficienti effetti lesivi soltanto potenziali o futuri.
La Sezione richiama inoltre il principio secondo cui, quando l'atto generale costituisce la lex della procedura concorsuale, il soggetto interessato deve presentare domanda di partecipazione, per differenziare la propria posizione da quella della generalità dei cittadini, e deve impugnare l'eventuale atto applicativo sfavorevole, anche mediante motivi aggiunti.
Applicazione al caso concreto
Dagli atti non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risulta neppure che, dopo la valutazione dei titoli, sia stato adottato un provvedimento di esclusione, omesso inserimento o collocamento deteriore.
Le censure sono state rivolte esclusivamente contro l'atto generale e contro la disciplina astratta dell'inserimento in graduatoria. Non è stata quindi dimostrata una lesione concreta e attuale della posizione della ricorrente.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il definitivo parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse a ricorrere. La decisione non esamina nel merito la legittimità dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 42 del 2009, poiché manca la prova della partecipazione alla procedura e di un successivo atto applicativo lesivo.
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