Cassazione Civile, Ordinanza n. 17271/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Gli investitori avevano convenuto la banca chiedendo, in sintesi, la dichiarazione di nullità di due operazioni di investimento in obbligazioni Parmalat eseguite nel 2001 e nel 2002 per asserita mancanza di un valido contratto quadro scritto, la risoluzione del contratto quadro limitatamente a tali investimenti e il risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi informativi e per conflitto di interessi. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, da un lato, che il contratto quadro fosse validamente concluso e, dall'altro, che gli investitori fossero sufficientemente esperti e informati, sicché non vi fosse violazione degli obblighi informativi; inoltre aveva escluso il conflitto di interessi valorizzando la formula 'contropartita diretta' e la natura delle operazioni. In cassazione i ricorrenti hanno rinunciato al primo motivo (validità del contratto quadro e giudicato interno sulla ratifica), mentre hanno censurato: 1) la violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e art. 28 Reg. Consob, sostenendo che la banca non aveva provato di avere fornito informazioni adeguate e specifiche sui titoli acquistati, sulla loro rischiosità e sulle implicazioni delle operazioni, non essendo sufficiente richiamare l'esperienza pregressa degli investitori o investimenti analoghi; 2) la violazione della disciplina sul conflitto di interessi e sull'autorizzazione scritta ex art. 21 TUF e art. 27 Reg. Consob, sostenendo che la dicitura 'in contropartita diretta' non equivalesse a consenso scritto né escludesse di per sé il conflitto, e che nel caso concreto vi fossero elementi sintomatici di conflitto (maggiorazioni di prezzo, commissioni, rapporti del gruppo bancario con l'emittente e collocamento tramite società del gruppo).
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al primo motivo, ritenendola efficace e quindi superflua ogni decisione sulla relativa censura. Ha poi accolto il secondo motivo, affermando che l'intermediario ha un onere autonomo e specifico di informare l'investitore, con riguardo alla concreta operazione e alla reale rischiosità del titolo, e che tale obbligo non può dirsi assolto solo perché il cliente abbia una precedente propensione per investimenti rischiosi o abbia già acquistato titoli analoghi. Ha inoltre osservato che, una volta esclusa la valenza probatoria della relazione interna della banca, non se ne può utilizzare il contenuto a proprio favore; nel caso concreto, le informazioni sulla natura estera dell'emittente, sull'assenza di rating e sulle criticità del titolo avrebbero dovuto essere fornite specificamente per le operazioni contestate. Ha accolto anche il terzo motivo, precisando che la formula 'ordine in contropartita diretta con la banca' non è sufficiente né a escludere un possibile conflitto di interessi né a sostituire il consenso scritto richiesto dalla disciplina vigente ratione temporis; il conflitto va verificato in concreto e la preventiva autorizzazione scritta deve emergere in modo espresso, non per implicito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge.
pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell'investitore.
impone all'intermediario correttezza e diligenza e, nella versione applicabile, richiede il previo consenso scritto del cliente quando la banca agisca in nome proprio e per conto del cliente; non consente di desumere il consenso per implicito dalla sola descrizione dell'operazione.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
"gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio"
gli obblighi informativi devono riguardare la specifica operazione e la concreta rischiosità del titolo; non sono surrogati dall'esperienza pregressa del cliente o da investimenti analoghi.
art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998
in presenza di conflitto di interessi, l'intermediario deve informare preventivamente per iscritto il cliente sulla natura ed estensione dell'interesse e ottenere espresso consenso scritto; il conflitto va accertato in concreto e non escluso automaticamente dal modello dell'operazione.
richiamato nel motivo rinunciato in relazione al preteso giudicato interno sulla ratifica del contratto.
richiamati nel motivo rinunciato per contestare la validità/interpretazione del contratto quadro e la nullità rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi informativi in modo specifico rispetto alla singola operazione, illustrando natura, rischi e implicazioni del titolo acquistato; la mera conoscenza generale del cliente o la sua esperienza in investimenti rischiosi non esonera dall'informazione puntuale.
- Quando il giudice ritenga non utilizzabile un documento perché privo di autonoma valenza probatoria, non può poi valorizzarne selettivamente il contenuto per desumere circostanze favorevoli alla parte che lo ha prodotto.
- Il conflitto di interessi dell'intermediario non è escluso dal solo fatto che l'operazione rientri in un modello negoziale tipizzato o sia indicata come eseguita 'in contropartita diretta'; occorre un accertamento concreto della situazione confliggente.
- Il consenso scritto del cliente richiesto dalla disciplina sui conflitti di interesse e sulle operazioni in nome proprio per conto del cliente non può essere sostituito da formule generiche o da una mera descrizione dell'operazione nel modulo d'ordine; il consenso deve risultare espresso e preventivo.
- Le informazioni su natura, rischi, rating, emittente e caratteristiche speculative del titolo sono dovute anche quando l'investimento sia astrattamente compatibile con il profilo dell'investitore, perché la funzione della disciplina è consentire una scelta realmente consapevole.
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