Cassazione Penale, Sentenza n. 11612/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di correzione di un presunto errore materiale nella sentenza della Corte di Cassazione n. 39280/1998 (dispositivo n. 4208 del 6/3/1998), sostenendo che la Corte abbia dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni edilizie eliminando la pena ma omesso di revocare l'ordine di demolizione e l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi; si chiede di aggiungere al dispositivo la dicitura di revoca dell'ordine di demolizione e ripristino.
La decisione
Istanza accolta in parte: la Corte ha disposto la correzione materiale del dispositivo limitatamente a Benito Paragliola, aggiungendo la frase "revoca l'ordine di demolizione limitatamente a Paragliola Benito". L'istanza è dichiarata inammissibile per il resto nei confronti di Paragliola Sonia, Paragliola Rossana, Paragliola Giuseppe e Di Maio Rita. La revoca disposta non incide sulla posizione di Rita Di Maio, nei cui confronti la condanna e l'ordine di demolizione sono divenuti definitivi, né su eventuali condanne per fatti diversi da quelli oggetto del giudizio del 17/10/1996.
Norme richiamate
Procedura di correzione dell'errore materiale utilizzabile per emendare omissioni manifeste nel dispositivo della sentenza quando si tratta di errori materiali evidenti.
art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'estinzione per prescrizione del reato edilizio comporta la conseguente revoca dell'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa accessoria che consegue alla sentenza di condanna; la revoca è obbligatoria quando non sussistono margini di discrezionalità del giudice.
Riferimento temporale: la possibilità di correzione per omissione del dispositivo è valutata anche rispetto all'entrata in vigore di questa norma; se la decisione annullata è antecedente all'entrata in vigore dell'art. 625-bis, l'omissione è emendabile senza margine discrezionale.
art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Richiamato a titolo di parametro giurisprudenziale in relazione all'estinzione per prescrizione e alla necessità di dichiarare la revoca di ordini di ripristino impartiti con la sentenza di primo grado.
Massime di principio
- La prescrizione del reato edilizio che estingue la responsabilità penale comporta, di regola, la revoca dell'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa accessoria collegata alla condanna; l'omissione di tale revoca nel dispositivo può essere corretta come errore materiale.
- La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammessa quando l'omissione è meramente materiale e non richiede valutazioni di merito o discrezionalità del giudice; ciò è particolarmente chiaro per decisioni antecedenti all'entrata in vigore di norme che attribuiscono poteri diversi al giudice (es. art. 625-bis c.p.p.).
- La correzione può essere disposta solo con riguardo ai soggetti la cui posizione è stata effettivamente annullata o estinta; non può incidere su condanne definitive nei confronti di chi non ha impugnato la sentenza di primo grado.
- La revoca dell'ordine di demolizione disposta con la correzione non preclude l'eventuale responsabilità per altri fatti distinti o per condanne non interessate dalla dichiarazione di prescrizione.
- Prima di proporre istanza di correzione è necessario documentare chiaramente che si tratta di un'omitttione materiale (e non di un vizio di diritto o di merito) e indicare esattamente il testo da aggiungere/allegare al dispositivo.
Testo integrale
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